Art. 3 
 
  1. Il presente decreto ha la validita' di mesi  24  dalla  data  di
ispezione effettuata in data 11 luglio 2016. 
  2. Il Centro «Anadiag Italia S.r.l.», qualora intenda confermare  o
variare gli ambiti operativi  di  cui  al  presente  decreto,  potra'
inoltrare apposita istanza, almeno  sei  mesi  prima  della  data  di
scadenza, corredata  dalla  relativa  documentazione  comprovante  il
possesso dei requisiti richiesti. 
  3. I costi sono a carico del Centro richiedente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 agosto 2016 
 
                                          Il Capo Dipartimento: Blasi