Art. 3
1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di
ispezione effettuata in data 11 luglio 2016.
2. Il Centro «Anadiag Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o
variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra'
inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di
scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il
possesso dei requisiti richiesti.
3. I costi sono a carico del Centro richiedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2016
Il Capo Dipartimento: Blasi