IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015 ed in vigore dal 26 giugno 2015, emanato in attuazione della direttiva 2012/35/UE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare ed in particolare l'art. 3, comma 5, il quale definisce il Ministero della salute quale autorita' competente a rilasciare i certificati di addestramento di cui al Capo VI, regola VI/4, allegato I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi dell'art. 11, comma 2, e i certificati medici di idoneita' di cui all'art. 12; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e, in particolare l'art. 37, ultimo comma; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 recante «Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile»; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1982 n. 265, emanato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale sono stati istituiti corsi teorico-pratici di pronto soccorso riservati agli ufficiali imbarcati o in attesa di imbarco su natanti italiani addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti; Vista la convenzione internazionale sugli Standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi IMO STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila 2010, cui l'Italia ha aderito con la legge 21 novembre 1985, n. 739, che prevede determinati requisiti di formazione per il primo soccorso sanitario e l'assistenza medica a bordo di navi mercantili; Visto il decreto del Ministro della salute 20 dicembre 1996, n. 708, recante il regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei corsi di aggiornamento di pronto soccorso per il personale appartenente alla gente di mare; Visto il decreto del Ministro della sanita' 25 agosto 1997, emanato di concerto il Ministro dei trasporti e della navigazione e con quello della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1997, n. 215, che disciplina la «Certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili» in conformita' a quanto previsto dalla Convenzione internazionale IMO STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila 2010; Visto il Codice STCW Regola I/8 e la Sezione A-I/8 relativi allo standard di qualita' e agli obiettivi nazionali di monitoraggio degli standard, di tutte le attivita' di addestramento, di valutazione della competenza e della certificazione degli addestramenti, relativi ai corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo; Visto il Codice sull'addestramento, certificazione e tenuta della guardia dei marittimi (Codice STCW) che alla Regola VI/4, Sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 6, stabilisce i requisiti minimi obbligatori relativi al primo soccorso sanitario «First Aid» e assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care»; Visto il Codice STCW che alle tavole A-VI/4-1 e A-VI/4-2 descrive lo standard minimo di competenza in materia di primo soccorso sanitario «First Aid» e nell'assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care»; Vista la convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO-MLC, 2006), ratificata dall'Italia e resa esecutiva con la legge 23 settembre 2013, n. 113, che prevede che i marittimi che si apprestano ad assicurare cure mediche di emergenza abbiano una formazione conforme a quanto previsto dalla convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010; Visto il titolo 4 regola 4.1 - standard A4.1 comma 4 lettera c) della predetta convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO-MLC, 2006) che prevede che la legislazione nazionale debba specificare il livello della formazione prevista, tenendo conto dei fattori quali la durata il tipo e le condizioni di viaggio ed il numero dei marittimi a bordo; Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 278 del 27 novembre 2013, con il quale sono stati adeguati a quanto previsto dalla normativa internazionale i modelli di certificati relativi alla certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario «First Aid» e di assistenza medica a bordo di navi mercantili «Medical Care» previsti nell'allegato A e nell'allegato B del decreto 25 agosto 1997 citato; Vista la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con legge 25 febbraio 2016, n. 21 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2016 n. 47, di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative che, all'art. 6 dispone la proroga dei termini in materie di competenza del Ministero della salute, e con il comma 1 sostituisce il termine, previsto all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 71 del 2015 di otto mesi, per il rinnovo dei certificati «Medical Care» e «First Aid», con il termine di diciotto mesi; Visto in particolare l'art. 4 comma 1 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che prevede che i marittimi ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010; Considerato che l'art. 5, comma 11, del predetto decreto legislativo n. 71 del 2015 dispone che l'addestramento dei lavoratori marittimi previsto dalla Regola VI/4 della Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010, e' oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche; Sentito nella seduta del 5 novembre 2015 il Comitato di rappresentanza degli assistiti, che ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 680 esprime, tra l'altro pareri consultivi sui decreti relativi all'assistenza sanitaria ai naviganti; Preso atto delle osservazioni relative allo schema di decreto ministeriale di cui trattasi, trasmesse dalla Confitarma (Confederazione Italiana Armatori) con nota dell'11 febbraio 2016; Tenuto conto della relazione che riporta i risultati della visita ispettiva concernente il sistema d'istruzione formazione e abilitazione dei lavoratori marittimi svolta dal gruppo di ispettori dell'EMSA (European Maritime Safety Agency) tra il 25 maggio ed il 5 giugno 2015 in conformita' con la direttiva 2008/106/CE e successive modifiche, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, acquisita il 19 gennaio 2016; Acquisito il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 0003452del 23/05/2016LEG/COD/UO/A; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 71 del 2015, e' necessario disciplinare con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti, contenuti, metodi e mezzi di insegnamento, i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi e procedure di accreditamento delle strutture idonee a svolgere la formazione in parola nonche' le relative norme di qualita', l'adozione di registri dei certificati e i corsi di aggiornamento; Decreta: Art. 1 Disciplina generale per la formazione sanitaria del personale navigante marittimo 1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 5, comma 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, modalita' e contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi. 2. L'addestramento e la formazione sanitaria dei lavoratori marittimi, imbarcati o in attesa di imbarco su navi battenti bandiera italiana, e' strutturata su due livelli formativi, da aggiornare ad intervalli non superiori a cinque anni. 3. Le competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili sono comprovate dalle certificazioni di primo e di secondo livello, conseguibili a seguito della frequenza di corsi e del superamento di esami finali. 4. I corsi sono gestiti da strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee con decreto del Ministero della salute. 5. I costi relativi alla formazione e all'aggiornamento dei due livelli formativi sono a totale carico dei richiedenti