Art. 10 
 
 
          Monitoraggio dei corsi di primo e secondo livello 
 
  1. Le strutture, riconosciute idonee sulla base di quanto  disposto
all'art. 7, sono tenute  ad  inviare  al  Ministero  della  salute  -
Direzione generale della  prevenzione  sanitaria  -  Ufficio  III  il
report di ogni corso tenuto per  conto  del  medesimo  Ministero.  La
Commissione di cui all'art. 7, comma 6, puo' disporre controlli,  sia
periodici o a campione, al fine di controllare la  regolarita'  dello
svolgimento dei corsi autorizzati, nonche' del rispetto  delle  norme
di qualita'.