Art. 10 Monitoraggio dei corsi di primo e secondo livello 1. Le strutture, riconosciute idonee sulla base di quanto disposto all'art. 7, sono tenute ad inviare al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio III il report di ogni corso tenuto per conto del medesimo Ministero. La Commissione di cui all'art. 7, comma 6, puo' disporre controlli, sia periodici o a campione, al fine di controllare la regolarita' dello svolgimento dei corsi autorizzati, nonche' del rispetto delle norme di qualita'.