Art. 2 Primo livello di formazione. Addestramento di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili del personale navigante marittimo). 1. Le competenze relative al primo livello di formazione dei marittimi designati a fornire il primo soccorso sanitario a bordo delle navi, in grado di raggiungere una postazione medica entro 8 ore di navigazione, soddisfano lo standard di competenza di primo soccorso sanitario a bordo delle navi specificato nella regola VI/4-1 Sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3 descritto nella tavola A-VI/4-1 annesse alla Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010; 2. Il certificato di addestramento denominato «First Aid», di cui al modello allegato A al presente decreto, comprova il conseguimento del primo livello di formazione previsto dalla convenzione ILO MLC 2006 indicata in premessa. Il certificato e' rilasciato dal Ministero della salute a seguito della frequenza di un corso in materia di primo soccorso e del superamento degli esami finali. 3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le competenze di primo livello acquisite devono essere aggiornate ad intervalli non superiori a cinque anni, in modo da dimostrare che il livello di competenza professionale in materia di primo soccorso sanitario «First Aid» e' stato mantenuto e aggiornato. 4. Sono ammessi a sostenere la formazione e l'aggiornamento di primo livello i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare. Con il conseguimento del certificato di addestramento, di cui alla regola, sezione e tavola STCW'78, nella sua versione aggiornata, di cui al comma 1 del presente articolo, saranno designati a fornire il primo soccorso sanitario a bordo delle navi.