Art. 2 
 
Primo  livello  di  formazione.  Addestramento  di   primo   soccorso
  sanitario a  bordo  di  navi  mercantili  del  personale  navigante
  marittimo). 
 
  1. Le competenze  relative  al  primo  livello  di  formazione  dei
marittimi designati a fornire il primo  soccorso  sanitario  a  bordo
delle navi, in grado di raggiungere una postazione medica entro 8 ore
di  navigazione,  soddisfano  lo  standard  di  competenza  di  primo
soccorso sanitario a bordo delle navi specificato nella regola VI/4-1
Sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3 descritto  nella  tavola  A-VI/4-1
annesse alla Convenzione  internazionale  STCW  1978/1995  nella  sua
versione aggiornata a Manila nel 2010; 
  2. Il certificato di addestramento denominato «First Aid»,  di  cui
al modello allegato A al presente decreto, comprova il  conseguimento
del primo livello di formazione previsto dalla  convenzione  ILO  MLC
2006 indicata in premessa. Il certificato e' rilasciato dal Ministero
della salute a seguito della frequenza di  un  corso  in  materia  di
primo soccorso e del superamento degli esami finali. 
  3. Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le  competenze  di  primo  livello
acquisite devono essere aggiornate  ad  intervalli  non  superiori  a
cinque anni, in modo da  dimostrare  che  il  livello  di  competenza
professionale in materia di primo soccorso sanitario «First  Aid»  e'
stato mantenuto e aggiornato. 
  4. Sono ammessi a sostenere  la  formazione  e  l'aggiornamento  di
primo livello i marittimi iscritti nelle  matricole  della  gente  di
mare. Con il conseguimento del certificato di addestramento,  di  cui
alla regola, sezione e tavola STCW'78, nella sua versione aggiornata,
di cui al comma 1 del presente articolo, saranno designati a  fornire
il primo soccorso sanitario a bordo delle navi.