Art. 3 Secondo livello di formazione. Addestramento di assistenza medica a bordo di navi mercantili del personale navigante marittimo). 1. Le competenze relative al secondo livello di formazione dei marittimi designati ad avere la responsabilita' dell'assistenza medica a bordo delle navi con meno di 100 persone e che non sono in grado di raggiungere una postazione medica entro le otto ore di navigazione, soddisfano lo standard di competenza di assistenza medica a bordo delle navi specificato nella Regola VI/4-2 -Sezione A-VI/4, paragrafi da 4 a 6 descritto nella tavola A-VI/4-2, annesse alla Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010. 2. Il certificato di addestramento denominato «Medical Care», di cui al modello allegato B al presente decreto, comprova il conseguimento del secondo livello di formazione previsto dalla convenzione ILO MLC 2006 indicata nelle premesse. Il certificato e' rilasciato dal Ministero della salute a seguito della frequenza di un corso teorico pratico in materia di assistenza medica a bordo di navi mercantili e del superamento degli esami finali. 3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le competenze di secondo livello acquisite devono essere aggiornate ad intervalli non superiori a cinque anni, in modo da dimostrare che il livello di competenza professionale in materia di assistenza medica «Medical Care», e' stato mantenuto e aggiornato. 4. Sono ammessi a sostenere la formazione e l'aggiornamento di secondo livello gli ufficiali della Marina Mercantile. Con il conseguimento del certificato di addestramento, di cui alla regola, sezione e tavola STCW'78, nella sua versione aggiornata, di cui al comma 1 del presente articolo, saranno designati quali responsabili dell'assistenza medica a bordo delle navi.