Art. 3 
 
Secondo livello di formazione. Addestramento di assistenza  medica  a
  bordo di navi mercantili del personale navigante marittimo). 
 
  1. Le competenze relative al  secondo  livello  di  formazione  dei
marittimi  designati  ad  avere  la  responsabilita'  dell'assistenza
medica a bordo delle navi con meno di 100 persone e che non  sono  in
grado di raggiungere una postazione  medica  entro  le  otto  ore  di
navigazione, soddisfano  lo  standard  di  competenza  di  assistenza
medica a bordo delle navi specificato nella  Regola  VI/4-2  -Sezione
A-VI/4, paragrafi da 4 a 6 descritto nella tavola  A-VI/4-2,  annesse
alla Convenzione internazionale STCW  1978/1995  nella  sua  versione
aggiornata a Manila nel 2010. 
  2. Il certificato di addestramento denominato  «Medical  Care»,  di
cui  al  modello  allegato  B  al  presente  decreto,   comprova   il
conseguimento  del  secondo  livello  di  formazione  previsto  dalla
convenzione ILO MLC 2006 indicata nelle premesse. Il  certificato  e'
rilasciato dal Ministero della salute a seguito della frequenza di un
corso teorico pratico in materia di assistenza medica a bordo di navi
mercantili e del superamento degli esami finali. 
  3. Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le competenze di  secondo  livello
acquisite devono essere aggiornate  ad  intervalli  non  superiori  a
cinque anni, in modo da  dimostrare  che  il  livello  di  competenza
professionale in materia di  assistenza  medica  «Medical  Care»,  e'
stato mantenuto e aggiornato. 
  4. Sono ammessi a sostenere  la  formazione  e  l'aggiornamento  di
secondo  livello  gli  ufficiali  della  Marina  Mercantile.  Con  il
conseguimento del certificato di addestramento, di cui  alla  regola,
sezione e tavola STCW'78, nella sua versione aggiornata,  di  cui  al
comma 1 del presente articolo, saranno designati  quali  responsabili
dell'assistenza medica a bordo delle navi.