Art. 4 Formazione e aggiornamento di primo livello - «First Aid» 1. Sono istituiti corsi teorico pratici di formazione e di aggiornamento di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili per il conseguimento ed il mantenimento del certificato di addestramento di primo livello «First Aid». 2. Il certificato di formazione di primo livello «First Aid» e' conseguito mediante la frequenza di un corso della durata di 24 ore, delle quali almeno 6 di esercitazioni pratiche, il cui programma deve essere conforme a quello riportato nell'allegato C al presente decreto, ed il superamento di un esame. 3. Il certificato di addestramento «First Aid», conseguito ai sensi del presente decreto non abilita il marittimo all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno, qualora presente a bordo. 4. Il certificato «First Aid» ha validita' di cinque anni. Prima della scadenza il marittimo deve seguire un corso di aggiornamento della durata minima di ore 12 delle quali almeno 3 di esercitazioni pratiche, svolto sulla base dei contenuti disciplinati dall'allegato C 1 al presente decreto. 5. Dello svolgimento dei corsi viene data pubblicita' a mezzo affissione dei calendari e dei relativi programmi presso le Capitanerie di Porto e gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei corsi. Le domande per l'iscrizione al corso devono essere indirizzate al direttore del corso tramite le Capitanerie di Porto almeno quindici giorni prima della data di inizio degli stessi. 6. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono effettuati presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee ai sensi dell'art. 7. 7. Al termine del corso gli allievi devono sostenere un esame dinnanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore del corso, con funzioni di presidente, da tre docenti e da un medico dell' ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute. 8. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare corsi di formazione e/o di aggiornamento «First Aid» per marittimi dovranno inviare al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - apposita istanza, come stabilito all'art. 7 del presente decreto, finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, per la durata di anni 3 (tre). Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza dovra' essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero che, in conseguenza potra' attivare una nuova procedura di autorizzazione. L'autorizzazione e' limitata al tipo di attivita' richiesta.