Art. 4 
 
 
      Formazione e aggiornamento di primo livello - «First Aid» 
 
  1.  Sono  istituiti  corsi  teorico  pratici  di  formazione  e  di
aggiornamento di primo soccorso sanitario a bordo di navi  mercantili
per  il  conseguimento  ed  il  mantenimento   del   certificato   di
addestramento di primo livello «First Aid». 
  2. Il certificato di formazione di primo  livello  «First  Aid»  e'
conseguito mediante la frequenza di un corso della durata di 24  ore,
delle quali almeno 6 di esercitazioni pratiche, il cui programma deve
essere conforme  a  quello  riportato  nell'allegato  C  al  presente
decreto, ed il superamento di un esame. 
  3. Il certificato di addestramento «First Aid», conseguito ai sensi
del  presente  decreto  non  abilita   il   marittimo   all'uso   del
defibrillatore semiautomatico esterno, qualora presente a bordo. 
  4. Il certificato «First Aid» ha validita' di  cinque  anni.  Prima
della scadenza il marittimo deve seguire un  corso  di  aggiornamento
della durata minima di ore 12 delle quali almeno 3  di  esercitazioni
pratiche, svolto sulla base dei contenuti disciplinati  dall'allegato
C 1 al presente decreto. 
  5. Dello svolgimento dei  corsi  viene  data  pubblicita'  a  mezzo
affissione  dei  calendari  e  dei  relativi  programmi   presso   le
Capitanerie di Porto e gli uffici di sanita' marittima,  aerea  e  di
frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale
navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), almeno  trenta  giorni  prima
dell'inizio dei corsi. Le domande per l'iscrizione  al  corso  devono
essere indirizzate al direttore del corso tramite le  Capitanerie  di
Porto almeno quindici giorni prima della data di inizio degli stessi. 
  6. L'organizzazione e lo  svolgimento  dei  corsi  sono  effettuati
presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute  idonee
ai sensi dell'art. 7. 
  7. Al termine del corso  gli  allievi  devono  sostenere  un  esame
dinnanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore del
corso, con funzioni di presidente, da tre  docenti  e  da  un  medico
dell' ufficio di sanita' marittima, aerea e di  frontiera  e  servizi
territoriali  di  assistenza  sanitaria  al  personale  navigante   e
aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute. 
  8. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare corsi di
formazione e/o di aggiornamento «First Aid»  per  marittimi  dovranno
inviare  al  Ministero  della  salute  -  Direzione  generale   della
prevenzione sanitaria - apposita istanza, come stabilito  all'art.  7
del  presente  decreto,   finalizzata   ad   ottenere   il   rilascio
dell'autorizzazione, per la durata di anni 3 (tre).  Ogni  variazione
rispetto   a   quanto   dichiarato   nell'istanza    dovra'    essere
tempestivamente comunicata allo stesso Ministero che, in  conseguenza
potra'   attivare   una   nuova    procedura    di    autorizzazione.
L'autorizzazione e' limitata al tipo di attivita' richiesta.