Art. 5 
 
 
   Formazione e aggiornamento di secondo livello - «Medical Care» 
 
  1. Le competenze in materia di assistenza medica a bordo delle navi
mercantili italiane «Medical  Care»  dei  lavoratori  marittimi  sono
comprovate dai certificati di cui al modello riportato in allegato  B
al presente decreto, rilasciati dal Ministero della salute a  seguito
della frequenza di corsi ed al superamento di esami finali.  I  corsi
hanno la durata minima di 46 ore di formazione  teorico  pratica,  di
cui almeno 12 di esercitazioni pratiche.  Il  programma  da  svolgere
deve essere conforme a quello riportato nell'allegato D  al  presente
decreto. 
  2. Il certificato «Medical  Care»  ha  validita'  di  cinque  anni,
scaduto  tale  termine  il  marittimo  dovra'  seguire  un  corso  di
aggiornamento della durata minima di ore 15, delle quali almeno 5  di
esercitazioni pratiche, svolto sulla base dei contenuti  disciplinati
dall'allegato D 1 al presente decreto. 
  3. Dello svolgimento dei  corsi  viene  data  pubblicita'  a  mezzo
affissione  dei  calendari  e  dei  relativi  programmi   presso   le
Capitanerie di Porto e presso gli uffici di sanita' marittima,  aerea
e di frontiera e servizi  territoriali  di  assistenza  sanitaria  al
personale  navigante  e  aeronavigante  (USMAF-SASN),  almeno  trenta
giorni prima dell'inizio dei corsi. Le domande  per  l'iscrizione  al
corso devono essere indirizzate al direttore  del  corso  tramite  le
Capitanerie di Porto quindici giorni prima della data di inizio degli
stessi. 
  4. L'organizzazione e lo  svolgimento  dei  corsi  sono  effettuati
presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute  idonee
ai sensi dell'art. 7. 
  5. Al termine del corso  gli  allievi  devono  sostenere  un  esame
dinnanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore del
corso, con funzioni di presidente, da tre  docenti  e  da  un  medico
dell' ufficio di sanita' marittima, aerea e di  frontiera  e  servizi
territoriali  di  assistenza  sanitaria  al  personale  navigante   e
aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute. 
  6. Il certificato di addestramento  «Medical  Care»  conseguito  ai
sensi del presente decreto  non  abilita  il  marittimo  all'uso  del
defibrillatore semiautomatico esterno, qualora presente a bordo. 
  7. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare corsi di
formazione e/o di aggiornamento di secondo livello «Medical Care» per
marittimi devono inviare al Ministero della salute-Direzione generale
della prevenzione sanitaria, apposita istanza finalizzata ad ottenere
il rilascio dell'autorizzazione, come stabilito all'art.  7,  per  la
durata di anni 3 (tre). Ogni variazione rispetto a quanto  dichiarato
nell'istanza  deve  essere  tempestivamente  comunicata  allo  stesso
Ministero della salute che, in conseguenza, potra' attivare una nuova
procedura di autorizzazione. L'autorizzazione e' limitata al tipo  di
attivita' richiesta.