Art. 5 Formazione e aggiornamento di secondo livello - «Medical Care» 1. Le competenze in materia di assistenza medica a bordo delle navi mercantili italiane «Medical Care» dei lavoratori marittimi sono comprovate dai certificati di cui al modello riportato in allegato B al presente decreto, rilasciati dal Ministero della salute a seguito della frequenza di corsi ed al superamento di esami finali. I corsi hanno la durata minima di 46 ore di formazione teorico pratica, di cui almeno 12 di esercitazioni pratiche. Il programma da svolgere deve essere conforme a quello riportato nell'allegato D al presente decreto. 2. Il certificato «Medical Care» ha validita' di cinque anni, scaduto tale termine il marittimo dovra' seguire un corso di aggiornamento della durata minima di ore 15, delle quali almeno 5 di esercitazioni pratiche, svolto sulla base dei contenuti disciplinati dall'allegato D 1 al presente decreto. 3. Dello svolgimento dei corsi viene data pubblicita' a mezzo affissione dei calendari e dei relativi programmi presso le Capitanerie di Porto e presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei corsi. Le domande per l'iscrizione al corso devono essere indirizzate al direttore del corso tramite le Capitanerie di Porto quindici giorni prima della data di inizio degli stessi. 4. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono effettuati presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee ai sensi dell'art. 7. 5. Al termine del corso gli allievi devono sostenere un esame dinnanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore del corso, con funzioni di presidente, da tre docenti e da un medico dell' ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute. 6. Il certificato di addestramento «Medical Care» conseguito ai sensi del presente decreto non abilita il marittimo all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno, qualora presente a bordo. 7. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare corsi di formazione e/o di aggiornamento di secondo livello «Medical Care» per marittimi devono inviare al Ministero della salute-Direzione generale della prevenzione sanitaria, apposita istanza finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, come stabilito all'art. 7, per la durata di anni 3 (tre). Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero della salute che, in conseguenza, potra' attivare una nuova procedura di autorizzazione. L'autorizzazione e' limitata al tipo di attivita' richiesta.