Art. 6 Norme di qualita' 1. Le strutture sanitarie pubbliche autorizzate dal Ministero della salute devono garantire di svolgere i corsi di primo e di secondo livello in conformita' alle procedure di qualita' previste dal manuale della qualita' del Ministero della salute, certificate a norma UNI EN ISO 9001 in vigore, per tutte le attivita' di addestramento sanitario, per le valutazioni della competenza e per la certificazione dell'addestramento secondo quanto stabilito alla Regola I/8 ed alla Sezione A-I/8 della Convenzione internazionale STCW 1978/1995 nella sua versione aggiornata a Manila nel 2010, sugli obiettivi nazionali e standard di qualita' recepiti all'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. 2. Ogni contraente deve garantire che gli obiettivi di istruzione e addestramento e i relativi standard da raggiungere comprendano la gestione del sistema di certificazione di qualita'.