Art. 7 Autorizzazione allo svolgimento dei corsi «First Aid» e «Medical Care» 1. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare i corsi di cui agli articoli 4 e 5 devono inviare al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria apposita istanza come da modello riportato in allegato E, finalizzata ad ottenere il rilascio della prevista autorizzazione. 2. Nell'istanza devono essere contenuti elementi atti a dimostrare la disponibilita' dei presidi tecnologici, strutturali e didattici necessari per l'espletamento delle attivita', per un numero di partecipanti compreso tra dieci e venticinque allievi, per il conseguimento del certificato «First Aid», e tra dieci e quindici allievi per il conseguimento del certificato «Medical Care». Le dotazioni disponibili devono essere dettagliatamente elencate nella istanza di autorizzazione. Lo svolgimento dei corsi deve essere conforme al sistema di gestione della qualita' UNI EN ISO 9001 in vigore. 3. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento «First Aid» e dei corsi di formazione e di aggiornamento «Medical care» sono effettuati presso e a cura di strutture sanitarie pubbliche riconosciute idonee con decreto del Ministero della salute. Con lo stesso decreto sono approvati i regolamenti relativi all'espletamento dei corsi, i quali devono prevedere un direttore con funzioni di organizzazione tecnica e amministrativa del corso e docenti che abbiano specifica competenza nelle materie relative ai programmi indicati nel presente decreto. 4. Il personale docente deve afferire ai profili professionali di medico chirurgo ed infermiere. Il direttore del corso, con funzioni di organizzazione tecnica e amministrativa del corso, deve essere un medico chirurgo. Almeno uno dei docenti deve comprovare esperienza in campo sanitario marittimo, maturata o presso un ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), o per navigazione effettuata su navi mercantili o militari nazionali, o infine per aver svolto funzioni di medico competente presso una societa' di navigazione marittima. 5. Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza deve essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, che, in conseguenza, potra' attivare una nuova procedura di autorizzazione. L'autorizzazione e' limitata al tipo di attivita' richiesta. 6. La Commissione competente in materia di riconoscimento delle strutture idonee a svolgere i corsi di primo e di secondo livello e' costituita, ogni tre anni, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. La stessa e' composta dal direttore dell' ufficio competente in materia di riconoscimento e da tre componenti nominati nell'ambito delle professionalita' appartenenti alla Direzione generale della prevenzione sanitaria. La Commissione ha il compito di verificare, in fase istruttoria, la congruita' ed adeguatezza del personale docente, la logistica, le attrezzature e quant'altro necessario al regolare svolgimento dei corsi. La stessa attivita' di verifica puo' essere effettuata a corsi gia' attivati, con ispezioni e verifiche disposte dalla predetta Commissione, secondo quanto stabilito all'art. 10 del presente decreto.