Art. 7 
 
 
Autorizzazione allo svolgimento dei  corsi  «First  Aid»  e  «Medical
                                Care» 
 
  1. Le strutture sanitarie pubbliche che intendono attivare i  corsi
di cui agli articoli 4 e 5 devono inviare al Ministero della salute -
Direzione generale della prevenzione sanitaria apposita istanza  come
da modello riportato  in  allegato  E,  finalizzata  ad  ottenere  il
rilascio della prevista autorizzazione. 
  2. Nell'istanza devono essere contenuti elementi atti a  dimostrare
la disponibilita' dei presidi tecnologici,  strutturali  e  didattici
necessari per  l'espletamento  delle  attivita',  per  un  numero  di
partecipanti  compreso  tra  dieci  e  venticinque  allievi,  per  il
conseguimento del certificato «First Aid», e  tra  dieci  e  quindici
allievi per il  conseguimento  del  certificato  «Medical  Care».  Le
dotazioni disponibili devono essere dettagliatamente  elencate  nella
istanza di autorizzazione.  Lo  svolgimento  dei  corsi  deve  essere
conforme al sistema di gestione della qualita' UNI  EN  ISO  9001  in
vigore. 
  3. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione  e  di
aggiornamento  «First  Aid»  e  dei  corsi   di   formazione   e   di
aggiornamento «Medical care» sono  effettuati  presso  e  a  cura  di
strutture sanitarie pubbliche riconosciute  idonee  con  decreto  del
Ministero della salute.  Con  lo  stesso  decreto  sono  approvati  i
regolamenti relativi  all'espletamento  dei  corsi,  i  quali  devono
prevedere un direttore  con  funzioni  di  organizzazione  tecnica  e
amministrativa del corso e docenti che abbiano  specifica  competenza
nelle materie relative ai programmi indicati nel presente decreto. 
  4. Il personale docente deve afferire ai profili  professionali  di
medico chirurgo ed infermiere. Il direttore del corso,  con  funzioni
di organizzazione tecnica e amministrativa del corso, deve essere  un
medico chirurgo. Almeno uno dei docenti deve comprovare esperienza in
campo sanitario marittimo, maturata o presso un  ufficio  di  sanita'
marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di  assistenza
sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), o  per
navigazione effettuata su navi mercantili  o  militari  nazionali,  o
infine per aver svolto  funzioni  di  medico  competente  presso  una
societa' di navigazione marittima. 
  5. Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato  nell'istanza  deve
essere tempestivamente comunicata allo stesso Ministero della  salute
-  Direzione  generale   della   prevenzione   sanitaria,   che,   in
conseguenza, potra' attivare una nuova procedura  di  autorizzazione.
L'autorizzazione e' limitata al tipo di attivita' richiesta. 
  6. La Commissione competente in  materia  di  riconoscimento  delle
strutture idonee a svolgere i corsi di primo e di secondo livello  e'
costituita,  ogni  tre  anni,  presso  la  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria  del  Ministero  della  salute.  La  stessa  e'
composta  dal  direttore  dell'  ufficio  competente  in  materia  di
riconoscimento  e  da  tre  componenti  nominati  nell'ambito   delle
professionalita'   appartenenti   alla   Direzione   generale   della
prevenzione sanitaria. La Commissione ha il compito di verificare, in
fase istruttoria, la congruita' ed adeguatezza del personale docente,
la logistica, le attrezzature e quant'altro  necessario  al  regolare
svolgimento dei corsi. La stessa attivita' di  verifica  puo'  essere
effettuata a corsi gia' attivati, con ispezioni e verifiche  disposte
dalla predetta Commissione, secondo quanto stabilito all'art. 10  del
presente decreto.