Art. 8 Registro dei certificati di addestramento a fini statistici e di prevenzione delle frodi 1. E' istituito, presso ciascun ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), un registro dei certificati di addestramento di primo e di secondo livello, con numerazione progressiva delle certificazioni rilasciate. 2. Il registro e' istituito a fini statistici nonche' del rinnovo delle certificazioni ogni 5 anni, ed al fine di prevenire le frodi e le pratiche fraudolente, preservando la qualita' della formazione della gente di mare.