Art. 8 
 
 
Registro dei certificati di addestramento  a  fini  statistici  e  di
                       prevenzione delle frodi 
 
  1. E' istituito, presso ciascun ufficio di sanita' marittima, aerea
e di frontiera e servizi  territoriali  di  assistenza  sanitaria  al
personale navigante e aeronavigante  (USMAF-SASN),  un  registro  dei
certificati di addestramento di  primo  e  di  secondo  livello,  con
numerazione progressiva delle certificazioni rilasciate. 
  2. Il registro e' istituito a fini statistici nonche'  del  rinnovo
delle certificazioni ogni 5 anni, ed al fine di prevenire le frodi  e
le pratiche fraudolente, preservando  la  qualita'  della  formazione
della gente di mare.