Art. 9 
 
 
          Rinnovo periodico dei certificati «Medical Care» 
              e «First Aid», modalita' di riconversione 
 
  1. I certificati rilasciati ai  sensi  del  presente  decreto  sono
soggetti ad aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 11,  comma  1,
lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71, secondo  le
modalita' stabilite nel presente decreto. 
  2. Nel primo periodo di applicazione, presso gli uffici di  sanita'
marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di  assistenza
sanitaria al personale  navigante  e  aeronavigante  (USMAF-SASN),  i
certificati di «First Aid»  e  «Medical  Care»  sono  automaticamente
convertiti, con validita' quinquennale  per  i  lavoratori  marittimi
gia' in possesso dei predetti certificati che  dimostrano,  comunque,
di aver effettuato, nel periodo  successivo  al  conseguimento  degli
stessi, almeno un anno di navigazione negli ultimi cinque. 
  3. Per i  lavoratori  marittimi  che  sono  gia'  in  possesso  dei
suddetti certificati da meno di 5  anni,  ma  che  non  hanno  ancora
maturato almeno un  anno  di  navigazione,  si  puo'  procedere  alla
riconversione in automatico di detti certificati entro del 1° gennaio
2017, con scadenza dopo 5 anni dal rilascio del certificato di  prima
emissione.