Art. 9 Rinnovo periodico dei certificati «Medical Care» e «First Aid», modalita' di riconversione 1. I certificati rilasciati ai sensi del presente decreto sono soggetti ad aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71, secondo le modalita' stabilite nel presente decreto. 2. Nel primo periodo di applicazione, presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN), i certificati di «First Aid» e «Medical Care» sono automaticamente convertiti, con validita' quinquennale per i lavoratori marittimi gia' in possesso dei predetti certificati che dimostrano, comunque, di aver effettuato, nel periodo successivo al conseguimento degli stessi, almeno un anno di navigazione negli ultimi cinque. 3. Per i lavoratori marittimi che sono gia' in possesso dei suddetti certificati da meno di 5 anni, ma che non hanno ancora maturato almeno un anno di navigazione, si puo' procedere alla riconversione in automatico di detti certificati entro del 1° gennaio 2017, con scadenza dopo 5 anni dal rilascio del certificato di prima emissione.