Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento  e  del  Consiglio  del  21  novembre  2012,
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare   di
produzione  della  denominazione  di  origine  protetta   «Parmigiano
Reggiano» registrata con Regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12  giugno
1996. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio del
Formaggio Parmigiano Reggiano, con sede in via J.F. Kennedy n.  18  -
42124 Reggio Emilia, e che il predetto Consorzio e' l'unico  soggetto
legittimo a presentare l'istanza  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999. 
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico. 
    Considerato altresi', che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito  il  parere  della  Regioni  Emilia-Romagna  e   Lombardia,
competenti per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di
dover procedere alla pubblicazione  del  disciplinare  di  produzione
della D.O.P. «Parmigiano Reggiano» cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche  e  della
pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via  XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma, entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.