Art. 2 Norme generali 1. Tutti gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilita' del FIRST che, ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalita' procedurali di tipo valutativo, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati. 3. I progetti, presentati in risposta ad appositi bandi, possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall'ERC. 4. I singoli bandi indicano il costo massimo che puo' essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, ed eventualmente per ciascuno dei relativi settori. 5. Il finanziamento dei progetti di ricerca fondamentale e' previsto interamente nella forma di contributo nella spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi.