Art. 3 
 
 
                Modalita' procedurali di valutazione 
 
  1. Il Ministero con propri avvisi invita i soggetti  ammissibili  a
presentare i progetti sulle  tematiche  individuate,  specificando  i
criteri per la selezione degli  stessi,  nonche'  i  relativi  limiti
temporali e i limiti di costo. 
  2. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20  e  21  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240  e  ss.mm.  e  ii.,  le  modalita'  di
valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale  seguono
le prassi internazionali della «peer review», e si  articolano  nelle
seguenti fasi: 
    a) definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei
progetti (che saranno riportati nei singoli bandi),  compresi  quelli
relativi ad una eventuale fase di  pre-selezione,  ove  prevista  nei
bandi; 
    b) individuazione,  da  parte  del  CNGR,  dei  nominativi  degli
esperti chiamati  a  far  parte  dei  Comitati  di  Selezione  (CdS),
successivamente nominati con apposito decreto ministeriale; 
    c) individuazione, per ogni progetto,  da  parte  del  competente
CdS, di tre esperti esterni, scelti, mediante procedura telematica in
grado di garantirne l'anonimato, dall'albo di esperti scientifici del
MIUR nel rispetto del criterio della competenza scientifica; 
    d) individuazione, per ogni progetto,  da  parte  del  competente
CdS, di un esperto detto «rapporteur», cui viene affidato il  compito
di redigere, sulla base dei pareri rilasciati dagli altri esperti, un
dettagliato Rapporto di valutazione (Evaluation Summary Report - ESR)
provvisorio,  riportante  un  giudizio  qualitativo  e  un  punteggio
numerico, sul quale dovra' essere acquisito il consenso  degli  altri
esperti; 
    e) a seguito di consenso degli altri esperti,  l'ESR  provvisorio
diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento
del consenso spetta  al  CdS,  collegialmente,  la  stesura  dell'ESR
definitivo, tenendo conto del parere di tutti  gli  esperti  da  esso
stesso incaricati; 
    f) acquisiti tutti gli ESR definitivi,  il  CdS  competente,  nel
rigoroso rispetto dei punteggi ricevuti  da  ogni  progetto  nell'ESR
definitivo, completa il proprio lavoro stilando  la  graduatoria  dei
progetti,  e  analizza  il  budget  richiesto   da   ogni   progetto,
determinandone, nel  rispetto  delle  regole  stabilite  nei  singoli
bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento; 
    g) con proprio decreto, nel rispetto  della  graduatoria  stilata
dal competente  CdS  ed  entro  30  giorni  dal  completamento  delle
procedure di valutazione e selezione, il MIUR ammette a finanziamento
i progetti fino all'esaurimento delle  risorse  disponibili;  a  tale
scopo, i singoli bandi possono prevedere che,  nel  caso  in  cui  le
risorse  disponibili  non  siano   sufficienti   per   garantire   il
finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in  base
al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, un ulteriore  criterio  di
valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti,  sia  riservato
alla scelta del CdS; 
    h) nei successivi 60 giorni, il MIUR eroga i relativi contributi,
nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto di ammissione a
finanziamento.