Art. 3 Modalita' procedurali di valutazione 1. Il Ministero con propri avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonche' i relativi limiti temporali e i limiti di costo. 2. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm. e ii., le modalita' di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale seguono le prassi internazionali della «peer review», e si articolano nelle seguenti fasi: a) definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei progetti (che saranno riportati nei singoli bandi), compresi quelli relativi ad una eventuale fase di pre-selezione, ove prevista nei bandi; b) individuazione, da parte del CNGR, dei nominativi degli esperti chiamati a far parte dei Comitati di Selezione (CdS), successivamente nominati con apposito decreto ministeriale; c) individuazione, per ogni progetto, da parte del competente CdS, di tre esperti esterni, scelti, mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato, dall'albo di esperti scientifici del MIUR nel rispetto del criterio della competenza scientifica; d) individuazione, per ogni progetto, da parte del competente CdS, di un esperto detto «rapporteur», cui viene affidato il compito di redigere, sulla base dei pareri rilasciati dagli altri esperti, un dettagliato Rapporto di valutazione (Evaluation Summary Report - ESR) provvisorio, riportante un giudizio qualitativo e un punteggio numerico, sul quale dovra' essere acquisito il consenso degli altri esperti; e) a seguito di consenso degli altri esperti, l'ESR provvisorio diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento del consenso spetta al CdS, collegialmente, la stesura dell'ESR definitivo, tenendo conto del parere di tutti gli esperti da esso stesso incaricati; f) acquisiti tutti gli ESR definitivi, il CdS competente, nel rigoroso rispetto dei punteggi ricevuti da ogni progetto nell'ESR definitivo, completa il proprio lavoro stilando la graduatoria dei progetti, e analizza il budget richiesto da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento; g) con proprio decreto, nel rispetto della graduatoria stilata dal competente CdS ed entro 30 giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il MIUR ammette a finanziamento i progetti fino all'esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato alla scelta del CdS; h) nei successivi 60 giorni, il MIUR eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto di ammissione a finanziamento.