Art. 4 
 
 
                  Modalita' di gestione e controllo 
 
  1. Nella fase di esecuzione dei progetti,  le  varianti  alla  sola
articolazione economica non sono soggette ad approvazione  preventiva
da parte del MIUR. Le varianti scientifiche  relative  alla  modifica
degli  obiettivi  del  progetto  sono  consentite   soltanto   previa
approvazione del MIUR. 
  2. Il MIUR assicura, secondo  modalita'  procedurali  previste  dai
singoli bandi, la portabilita' dei progetti conseguente all'eventuale
trasferimento di sede o di  ente  del  responsabile  scientifico  del
progetto o del responsabile locale. 
  3.  Le  rendicontazioni  contabili  sono  effettuate   da   ciascun
responsabile locale, mediante apposita procedura telematica, entro 60
giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva  la  possibilita',
da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali  per  eventuali
spese relative alla diffusione dei risultati. 
  4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  di
conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  le  verifiche
scientifiche, amministrative e  contabili  dei  progetti  di  ricerca
fondamentale  sono  effettuate  dal  MIUR,  anche  mediante  apposite
commissioni,  esclusivamente  al  termine  dei  progetti   e   previa
acquisizione di idonea documentazione che  illustri  i  risultati  di
appositi audit interni effettuati dall'ente beneficiario. 
  5. L'accertamento da parte del  MIUR  di  violazioni  di  norme  di
legge, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta la
revoca del finanziamento e l'automatica esclusione  del  responsabile
dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque  anni  dalla  data
dell'accertamento. 
  6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative  e  contabili  si
evidenzi un ammontare di spese ammissibili che,  nel  rispetto  delle
regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad un  contributo  MIUR
inferiore rispetto a quanto gia' erogato, ovvero nei casi in cui, per
qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca  del  finanziamento,
il MIUR procede al recupero delle somme gia' erogate in eccesso anche
mediante compensazione con ogni  altra  erogazione  o  contributo  da
assegnare agli enti responsabili. 
  7. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, fatta  salva  la
possibilita', da definire nei singoli bandi, di  dilazioni  temporali
per eventuali attivita' relative alla diffusione  dei  risultati,  il
responsabile scientifico di ogni  progetto  trasmette  al  MIUR,  con
modalita' telematica,  una  relazione  scientifica  conclusiva  sullo
svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti. 
  8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia  di  valutazione
del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei
prodotti delle ricerche e' di competenza dell'Agenzia  nazionale  per
la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR).