Art. 5 Soggetti ammissibili 1. Possono presentare i progetti di cui al presente decreto le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonche' gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. 2. I finanziamenti sono assegnati alle universita'/enti sedi delle unita' operative. 3. I singoli bandi possono definire le modalita' per l'eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca, senza che questi possano costituire unita' operative autonome; in ogni caso, l'impegno finanziario di tali soggetti non potra' mai superare la percentuale del 10% del costo del progetto.