Art. 6 Costi ammissibili 1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi: a) personale: sono considerati ammissibili i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da professori, ricercatori, tecnologi, assegnisti, dottorandi, e qualunque altra figura professionale individuata dall'art. 18, comma 5, della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni; resta ferma la possibilita', per il MIUR, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi, particolari categorie professionali tra quelle indicate dal citato art. 18, comma 5, della legge n. 240/2010; b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell'ammortamento con le modalita' stabilite nei singoli bandi, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile; c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazione di libri; missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all'estero purche' sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; costi per l'acquisizione e l'utilizzo di brevetti); e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.