Art. 6 
 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi: 
    a) personale: sono considerati ammissibili i costi relativi  alla
valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti  di  ricerca  da
professori,  ricercatori,  tecnologi,   assegnisti,   dottorandi,   e
qualunque altra figura professionale individuata dall'art. 18,  comma
5, della legge n. 240/2010 e  successive  modifiche  e  integrazioni;
resta ferma la possibilita', per il  MIUR,  di  escludere  dai  costi
rendicontabili,  con  specifiche  disposizioni  dei  singoli   bandi,
particolari categorie professionali tra quelle  indicate  dal  citato
art. 18, comma 5, della legge n. 240/2010; 
    b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e  per
il periodo in cui sono effettivamente  utilizzati  per  il  progetto,
applicando il criterio dell'ammortamento con le  modalita'  stabilite
nei singoli bandi, nel  rispetto  dei  principi  della  buona  prassi
contabile; 
    c) costi dei servizi di consulenza scientifica  o  di  assistenza
tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 
    d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo,  ma
non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazione di libri; missioni
all'estero  e  partecipazione  a  eventi  formativi  e/o  divulgativi
all'estero purche' sostenuti espressamente per il progetto e ad  esso
strettamente riconducibili; costi per l'acquisizione e l'utilizzo  di
brevetti); 
    e) spese generali, secondo quanto stabilito nel  successivo  art.
7.