Art. 7 Spese generali 1. Le spese generali sono ammissibili nella misura forfettaria del 60% dei costi del personale, e non sono soggette a rendicontazione. 2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi: a) personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretari e simili); b) funzionalita' ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari); c) funzionalita' operativa (es. posta, telefono, fax, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca); d) assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative); e) funzionalita' organizzativa (es. attivita' direzionale non tecnico-scientifica, contabilita' generale, acquisti); f) missioni, viaggi e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia; g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni), nonche' alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca; h) costi sostenuti per informazione e pubblicita', ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi e per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data; i) eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative; j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui al precedente art. 5.