Art. 7 
 
 
                           Spese generali 
 
  1. Le spese generali sono ammissibili nella misura forfettaria  del
60% dei costi del personale, e non sono soggette a rendicontazione. 
  2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, ai seguenti costi: 
    a) personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretari  e
simili); 
    b)   funzionalita'   ambientale    (es.    vigilanza,    pulizia,
riscaldamento,  energia,  illuminazione,  acqua,  lubrificanti,   gas
vari); 
    c)   funzionalita'   operativa   (es.   posta,   telefono,   fax,
cancelleria,   fotoriproduzioni,   abbonamenti,   materiali   minuti,
biblioteca); 
    d) assistenza al personale  (es.  infermeria,  mensa,  trasporti,
previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative); 
    e) funzionalita' organizzativa  (es.  attivita'  direzionale  non
tecnico-scientifica, contabilita' generale, acquisti); 
    f) missioni, viaggi  e  partecipazione  a  eventi  formativi  e/o
divulgativi in Italia; 
    g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti,
manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni), nonche'  alla
manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle
attrezzature di ricerca; 
    h) costi sostenuti per informazione e pubblicita', ivi incluse le
spese per la pubblicazione e  pubblicizzazione  di  bandi  e  per  la
pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste  scientifiche  e
di settore e degli oneri relativi a open access e open data; 
    i) eventuali oneri per  fideiussioni,  consulenze  ed  assistenze
legali e/o amministrative; 
    j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non  esposti
nelle voci di spesa di cui al precedente art. 5.