Art. 8 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  ai  progetti
presentati a partire dal giorno successivo alla  pubblicazione  dello
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2.  Per  il   completamento   degli   adempimenti   connessi   alla
realizzazione  dei  progetti  presentati  in  vigenza  di  precedenti
disposizioni, restano vigenti i criteri e  le  modalita'  procedurali
stabilite dalle disposizioni stesse. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2016 
 
                                                Il Ministro: Giannini 

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 3216