Art. 2 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.  151,  ivi
individuate con il numero 66,  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione,
ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria  aperta
e dei rifugi alpini. 
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di cui al comma 1  in  alternativa  alle  specifiche  norme
tecniche di prevenzione  incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro  dell'interno
del 6 ottobre 2003 e al decreto  del  Ministro  dell'interno  del  14
luglio 2015.