Art. 3 
 
 
Modifiche al decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  e
                      successive modificazioni 
 
  1. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015 e successive modificazioni, nella  sezione  V  «Regole  tecniche
verticali»,  e'  aggiunto  il  seguente  capitolo  «V.5  -  Attivita'
ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme  tecniche  di
prevenzione  incendi  per  le   attivita'   ricettive   turistico   -
alberghiere di cui all'art. 1. 
  2. All'art. 1, comma 2, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015 e successive modificazioni,  dopo  la  lettera  i),  sono
aggiunte le seguenti lettere: «l) decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e l'esercizio  delle  attivita'  ricettive
turistico - alberghiere"; m)  decreto  del  Ministro  dell'interno  6
ottobre 2003  recante  "Approvazione  della  regola  tecnica  recante
l'aggiornamento delle disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' ricettive turistico  -  alberghiere  esistenti  di  cui  al
decreto 9 aprile 1994";  n)  decreto  del  Ministro  dell'interno  14
luglio 2015 recante  "Disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' ricettive turistico-alberghiere con numero di  posti  letto
superiore a 25 e fino a 50"». 
  3. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015 e successive modificazioni,  dopo  il  numero  «64»  sono
inserite le  seguenti  parole  «66,  ad  esclusione  delle  strutture
turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini».