IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base
alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai
relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22
agosto 2000, concernente «Equipollenza di diplomi e di attestati al
diploma universitario di educatore professionale, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base»;
Visti il titolo di educatore professionale animatore conseguito a
positivo compimento di corsi triennali autorizzati con delibere di
giunta regionale della Regione Veneto; i titoli di Operatore sociale
- Educatore specializzato, Educatore professionale in servizio e di
Educatore professionale psicomotricista conseguiti a positivo
compimento di corsi triennali autorizzati con delibere di giunta
regionale della Regione Lombardia; i titoli di educatore
professionale conseguiti a positivo compimento di corsi triennali di
qualificazione e di riqualificazione autorizzati con delibere di
giunta regionale della Regione Piemonte; i titoli di educatore
professionale conseguiti a positivo compimento di corsi triennali
autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione autonoma
della Valle d'Aosta;
Visti i titoli di educatore professionale conseguiti a positivo
compimento di corsi regionali biennali autorizzati ai sensi del
decreto del Ministro della sanita' del 10 febbraio 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1984, concernente la
«Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove
atipiche o di dubbia iscrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unita'
sanitarie locali»;
Considerato che i suddetti titoli, a seguito di valutazione anche
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
rispondono ai requisiti dettati dal comma 1 dell'art. 4 della legge
26 febbraio 1999, n. 42;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di sostituire la tabella di cui
al decreto del 27 luglio 2000, al fine di ricomprendere fra i titoli
equipollenti al diploma universitario di educatore professionale
anche i titoli autorizzati con le delibere di giunta regionale delle
Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta sopra indicati,
nonche' i titoli biennali di educatore professionale di cui al
decreto del Ministro della sanita' 10 febbraio 1984 sopra citato;
Decreta:
Art. 1
1. La tabella di cui al decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica del 27 luglio 2000, riportato in premessa, e'
sostituita dalla seguente:
Tabella
Parte di provvedimento in formato grafico