IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti;  
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183» 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione
del 1° agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)  n.
540/2011 per quanto riguarda  le  condizioni  di  approvazione  della
sostanza attiva glifosate; 
  Visto che  l'Autorita'  europea  per  la  sicurezza  alimentare  ha
trasmesso alla Commissione la valutazione  tossicologica  dell'ammina
di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2),  una  sostanza  usata  di
frequente come  coformulante  nei  prodotti  fitosanitari  contenenti
glifosate, ritenendo che: «rispetto al glifosate, in  tutti  i  punti
finali esaminati sono stati osservati effetti  tossici  significativi
dell'ammina di sego polietossilata» e che per i prodotti fitosanitari
contenenti il glifosate,  «la  tossicita'  deriva  soprattutto  dalla
componente ammina di sego polietossilata nella formulazione»;  
  Visto il considerato (5) del suddetto regolamento secondo  cui:  «A
norma della  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio in combinato disposto con l'art. 55 del regolamento (CE) n.
1107/2009, gli Stati membri dovrebbero  incoraggiare  lo  sviluppo  e
l'introduzione della  difesa  integrata  e  di  approcci  o  tecniche
alternativi  al  fine  di  ridurre  la  dipendenza  dall'utilizzo  di
pesticidi»; 
  Considerato che il medesimo regolamento di esecuzione  dispone  che
gli  Stati  membri  provvedano  affinche'  i  prodotti   fitosanitari
contenenti glifosate non contengano il coformulante  ammina  di  sego
polietossilata (n. CAS 61791-26-2); 
  Considerato altresi' che detto regolamento prevede  che  gli  Stati
membri prestino particolare attenzione: 
    alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni  esposte  a
rischi soprattutto nelle aree non agricole; 
    ai  rischi  derivanti  dall'uso  nelle  aree  specifiche  di  cui
all'art. 12, lettera a), della direttiva  2009/128/CE,  recepita  con
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, 
    a che gli usi pre-raccolto rispettino le buone pratiche agricole; 
  Ritenuto in conformita' a quanto riportato  nel  «Considerato»  (6)
del suddetto regolamento  che  l'impiego  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti  glifosate  allo  scopo  di  controllare  il  momento  del
raccolto o di ottimizzare la  trebbiatura  non  rientra  nelle  buone
pratiche agricole; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato  regolamento  alla
revoca  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  glifosate   con   il
coformulante  ammina  di  sego  polietossilata  (n.  CAS  61791-26-2)
riportati in allegato al presente decreto;  
  Ritenuto altresi' di dover procedere alla modifica delle condizioni
di autorizzazione dei prodotti mediante: 
  revoca dell'impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o  dai
gruppi vulnerabili di cui  all'art.  15,  comma  2,  lettera  a)  del
decreto  legislativo  n.  150/2012  quali:  parchi,  giardini,  campi
sportivi e aree ricreative,  cortili  e  aree  verdi  all'interno  di
plessi scolastici, aree gioco  per  bambini  e  aree  adiacenti  alle
strutture sanitarie; 
    revoca dell'impiego in pre-raccolta al solo scopo di  ottimizzare
il raccolto o la trebbiatura; 
    divieto  dell'uso  non  agricolo   su   «suoli   contenenti   una
percentuale di sabbia superiore all'80%»  ai  fini  della  protezione
delle acque sotterranee; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dal 22 agosto 2016 si adottano le seguenti disposizioni
di modifica  delle  condizioni  d'impiego  di  prodotti  fitosanitari
contenenti la sostanza attiva glifosate: 
    revoca dell'impiego nelle aree frequentate  dalla  popolazione  o
dai gruppi vulnerabili di cui all'art.  15,  comma  2,  lettera  a  )
decreto  legislativo  n.  150/2012  quali:  parchi,  giardini,  campi
sportivi e aree ricreative,  cortili  e  aree  verdi  all'interno  di
plessi scolastici, aree gioco  per  bambini  e  aree  adiacenti  alle
strutture sanitarie; 
    revoca dell'impiego in pre-raccolta al solo scopo di  ottimizzare
il raccolto o la trebbiatura; 
    inserimento  nella  sezione  delle   prescrizioni   supplementari
dell'etichetta in caso  di  impieghi  non  agricoli,  della  seguente
frase: «divieto, ai fini della protezione  delle  acque  sotterranee,
dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di  sabbia
superiore all'80%; aree  vulnerabili  e  zone  di  rispetto,  di  cui
all'art. 93, comma 1 e all'art. 94, comma 4, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152». 
  Le Imprese titolari delle autorizzazioni prodotti fitosanitari sono
tenute  a  presentare,  entro  il  5  settembre  2016,  le  etichette
opportunamente modificate ai fini  della  pubblicazione  nella  Banca
dati del Ministero della salute, nonche' a rietichettare, entro il 20
settembre  2016,  i  prodotti  fitosanitari  non  ancora  immessi  in
commercio e  a  fornire  ai  rivenditori  un  facsimile  delle  nuove
etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi
di vendita, al fine della loro  consegna  all'acquirente/utilizzatore
finale. 
  Sono altresi' tenute ad adottare  ogni  iniziativa,  nei  confronti
degli utilizzatori, idonea ad  assicurare  un  corretto  impiego  dei
prodotti fitosanitari in conformita' alle disposizioni contenute  nel
presente decreto.