Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della documentazione antimafia  di  cui  al  decreto
legislatvo n. 159/2011. 
  2. Fatta  salva  la  necessita'  di  coordinamento  tra  i  diversi
soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale,  ognuno  di
essi, nello svolgimento delle attivita' di propria competenza  e  per
l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena  autonomia  e
secondo le norme di legge e  regolamentari  vigenti,  assumendone  la
completa responsabilita'; pertanto il MIUR restera' estraneo ad  ogni
rapporto comunque nascente con terzi in  relazione  allo  svolgimento
del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per
eventuali   danni   riconducibili   ad   attivita'   direttamente   o
indirettamente connesse col progetto. 
  3. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di
legge  e  regolamentari   non   saranno   riconosciuti   come   costi
ammissibili.