Art. 3 
 
  1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1  del
presente decreto, sono determinate complessivamente in  €  196.800,00
nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle  disponibilita'
del  Fondo  per  gli  investimenti  nella   ricerca   scientifica   e
tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreti n.  1049  del
19 dicembre 2013 e n. 5 dell'8 gennaio  2015  e  la  ministeriale  di
aggiornamento  delle  risorse  finanziarie  del   5   ottobre   2015,
protocollo  MIUR  n.  20706  a  firma  del  dott.  Gianluigi  Consoli
Dirigente Uff. VIII di questa D.G. 
  2. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita'  delle  risorse  a  valere  sui  fondi  FIRST/FAR,  in
relazione alle quali, ove perente, si richiedera' la  riassegnazione,
secondo  lo  stato  di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo   alle
modalita' di rendicontazione. 
  3. Nella fase attuativa, il MIUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del raggruppamento  nazionale,  il  MIUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della Struttura di gestione del programma. 
  4. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso  e  della  relativa
quota di contributo. 
  5. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (Allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dalla  Iniziativa  internazionale  AAL  e  dallo  scrivente
Ministero, e comunque mai oltre la  data  di  chiusura  del  progetto
internazionale.