Art. 2 Riparto delle risorse 1. Le risorse finanziarie, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 oltre a 4 milioni di euro in conto residui di provenienza dell'anno 2015, sono cosi' ripartite: a) € 4.500.000,00 per l'anno 2016 oltre € 500.000,00 in conto residui, € 4.000.000,00 per l'anno 2017 per gli interventi finalizzati ad attuare l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); b) € 2.000.000,00 per l'anno 2016 oltre € 2.500.000,00 in conto residui, € 2.500.000,00 per l'anno 2017 per le attivita' di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), di cui € 2.000.000,00 per l'anno 2016 oltre € 1.000.000,00 in conto residui e € 1.000.000,00 per l'anno 2017 prioritariamente destinate alle attivita' di ricerca e di difesa da organismi nocivi per l'olivo (Xylella fastidiosa); c) € 1.200.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per gli interventi finalizzati ad attuare l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c); d) € 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per gli interventi finalizzati ad attuare l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d); e) € 5.300.000,00 per l'anno 2016 oltre € 1.000.000,00 in conto residui e € 5.300.000,00 per l'anno 2017 per gli interventi finalizzati ad attuare l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera e). 2. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca provvede al monitoraggio dell'impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1. Qualora dall'esito del monitoraggio emerga che le risorse assegnate su un singolo obiettivo siano superiori a quelle effettivamente impiegate nell'anno di riferimento, con apposito provvedimento provvede alla rimodulazione delle risorse non utilizzate in favore degli altri obiettivi di cui al medesimo art. 1, comma 1.