Art. 2 
 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse finanziarie, pari a 14 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e 2017 oltre a 4 milioni di euro in conto residui  di
provenienza dell'anno 2015, sono cosi' ripartite: 
  a) € 4.500.000,00 per l'anno  2016  oltre  €  500.000,00  in  conto
residui,  €  4.000.000,00  per  l'anno  2017   per   gli   interventi
finalizzati ad attuare  l'obiettivo  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a); 
  b) € 2.000.000,00 per l'anno 2016 oltre  €  2.500.000,00  in  conto
residui, € 2.500.000,00 per l'anno 2017 per le attivita'  di  ricerca
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), di  cui  €  2.000.000,00  per
l'anno 2016 oltre € 1.000.000,00 in conto residui  e  €  1.000.000,00
per l'anno 2017 prioritariamente destinate alle attivita' di  ricerca
e di difesa da organismi nocivi per l'olivo (Xylella fastidiosa); 
  c) € 1.200.000,00 per ciascuno degli anni  2016  e  2017,  per  gli
interventi finalizzati ad attuare  l'obiettivo  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera c); 
  d) € 1.000.000,00 per ciascuno degli  anni  2016  e  2017  per  gli
interventi finalizzati ad attuare  l'obiettivo  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera d); 
  e) € 5.300.000,00 per l'anno 2016 oltre  €  1.000.000,00  in  conto
residui  e  €  5.300.000,00  per  l'anno  2017  per  gli   interventi
finalizzati ad attuare  l'obiettivo  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera e). 
  2. Il Dipartimento  delle  politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare,  ippiche  e  della  pesca  provvede  al  monitoraggio
dell'impiego delle risorse per il raggiungimento degli  obiettivi  di
cui all'art. 1, comma 1. Qualora dall'esito del  monitoraggio  emerga
che le risorse assegnate su un singolo obiettivo  siano  superiori  a
quelle  effettivamente  impiegate  nell'anno  di   riferimento,   con
apposito provvedimento provvede alla rimodulazione delle risorse  non
utilizzate in favore degli altri obiettivi di cui al medesimo art. 1,
comma 1.