Art. 3 Soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari degli interventi del presente decreto sono: a) le piccole e medie imprese (di seguito PMI), anche organizzate in reti di imprese, che soddisfano i criteri dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 o dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, attive nella fase della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione della filiera olivicola; b) le organizzazioni di produttori del settore olivicolo e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; c) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o altri enti pubblici; d) imprese prestatrici di servizi di consulenza e di ricerca. 2. Sono escluse dagli interventi di cui al presente decreto: a) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del Regolamento n. 702/2014, dell'art. 2, punto (18) del Regolamento n. 651/2014 e del capitolo 2.4, punto (15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014.