Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. I soggetti beneficiari degli  interventi  del  presente  decreto
sono: 
  a) le piccole e medie imprese (di seguito PMI),  anche  organizzate
in reti di imprese, che soddisfano  i  criteri  dell'allegato  I  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 o dell'allegato I del  Regolamento  (UE)
n. 702/2014, attive nella fase della  produzione  agricola  primaria,
della  trasformazione  e  della  commercializzazione  della   filiera
olivicola; 
  b) le organizzazioni di  produttori  del  settore  olivicolo  e  le
associazioni di organizzazioni di produttori  del  settore  olivicolo
riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo
II, Capo III, articoli  152,  153  e  156  del  Regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
2013; 
  c) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o  altri
enti pubblici; 
  d) imprese prestatrici di servizi di consulenza e di ricerca. 
  2. Sono escluse dagli interventi di cui al presente decreto: 
  a) le imprese in difficolta' ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  1,
punto (14) del Regolamento n. 702/2014, dell'art. 2, punto  (18)  del
Regolamento  n.  651/2014  e  del  capitolo  2.4,  punto  (15)  degli
orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato  nel  settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020; 
  b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito
di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli  aiuti
illegittimi e incompatibili con il mercato interno,  conformemente  a
quanto stabilito all'art. 1, paragrafo  5  del  Regolamento  (UE)  n.
702/2014.