Art. 4 Modalita' di attuazione degli interventi per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). 1. Gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono i seguenti: a) programma di ricerca e sviluppo a livello nazionale finalizzato alla definizione di modelli produttivi specifici per le diverse olivicolture territoriali, comprese le olive da mensa, per il trasferimento e l'applicazione delle piu' recenti innovazioni e risultati della ricerca indirizzati all'incremento quantitativo e qualitativo della produzione nazionale; b) costituzione, promozione e adesione ad un regime di qualita' certificato per la filiera olivicola ad elevato carattere di sostenibilita' nella fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; c) agevolazioni alle reti di imprese, costituite sia nel segmento dell'olio di olivo che delle olive da mensa, per la realizzazione di investimenti compresi nel programma comune di rete coerenti con l'obiettivo del Fondo. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai soggetti beneficiari alle condizioni di seguito specificate: a) il programma di cui alla lettera a) e' realizzato da un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, conformemente agli articoli 21 e 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento; b) l'intervento di cui alla lettera b), di cui sono soggetti beneficiari le PMI e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' realizzato conformemente agli articoli 20, 22 e 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento; c) l'intervento di cui alla lettera c), di cui sono soggetti beneficiari le PMI organizzate in reti di imprese e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' realizzato conformemente agli articoli 14, 17, 21 e 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento ovvero nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.