Art. 4 
 
Modalita'  di  attuazione  degli  interventi  per  il   perseguimento
  dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). 
 
  1. Gli interventi volti  al  perseguimento  dell'obiettivo  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), sono i seguenti: 
  a) programma di ricerca e sviluppo a livello nazionale  finalizzato
alla definizione di  modelli  produttivi  specifici  per  le  diverse
olivicolture  territoriali,  comprese  le  olive  da  mensa,  per  il
trasferimento e  l'applicazione  delle  piu'  recenti  innovazioni  e
risultati della ricerca  indirizzati  all'incremento  quantitativo  e
qualitativo della produzione nazionale; 
  b) costituzione, promozione e adesione ad  un  regime  di  qualita'
certificato  per  la  filiera  olivicola  ad  elevato  carattere   di
sostenibilita' nella fasi della produzione,  della  trasformazione  e
della commercializzazione; 
  c) agevolazioni alle reti di imprese, costituite sia  nel  segmento
dell'olio di olivo che delle olive da mensa, per la realizzazione  di
investimenti compresi nel  programma  comune  di  rete  coerenti  con
l'obiettivo del Fondo. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono  realizzati  dai  soggetti
beneficiari alle condizioni di seguito specificate: 
  a) il programma  di  cui  alla  lettera  a)  e'  realizzato  da  un
organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza,  conformemente
agli articoli 21 e 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto
delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento; 
  b) l'intervento di cui  alla  lettera  b),  di  cui  sono  soggetti
beneficiari le PMI e le organizzazioni di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera b), e' realizzato conformemente agli articoli 20, 22 e 24 del
Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni  di  cui
al Capo I del medesimo regolamento; 
  c) l'intervento di cui  alla  lettera  c),  di  cui  sono  soggetti
beneficiari le PMI organizzate in reti di imprese e le organizzazioni
di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e'  realizzato  conformemente
agli articoli 14, 17, 21 e 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e  nel
rispetto delle condizioni di cui al Capo I del  medesimo  regolamento
ovvero nei limiti del «de minimis»,  alle  condizioni  stabilite  dai
Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
provvede  all'espletamento  delle   procedure   necessarie   per   la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1.