Art. 6 
 
Modalita'  di  attuazione  degli  interventi  per  il   perseguimento
  dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 
 
  1. Gli interventi volti  al  perseguimento  dell'obiettivo  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), sono i seguenti: 
  a) campagne informative, programmi di comunicazione istituzionale e
di educazione del consumatore su temi coerenti con le  finalita'  del
Fondo; 
  b) azioni promozionali a  favore  del  prodotto  olio  sul  mercato
interno e sul mercato esterno, sia per le olive da olio  che  per  le
olive da mensa. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono  realizzati  dai  soggetti
beneficiari alle condizioni di seguito specificate: 
  a) le attivita' di cui  alla  lettera  a),  di  cui  sono  soggetti
beneficiari le PMI o Enti  pubblici,  sono  realizzate  conformemente
all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014  e  nel  rispetto  delle
condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento; 
  b) le attivita' di cui  alla  lettera  b),  di  cui  sono  soggetti
beneficiari le PMI e le organizzazioni di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera b) sono realizzate conformemente all'art. 24 del  Regolamento
(UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del
medesimo regolamento. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
provvede  all'espletamento  delle   procedure   necessarie   per   la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1.