Art. 6 Modalita' di attuazione degli interventi per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 1. Gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sono i seguenti: a) campagne informative, programmi di comunicazione istituzionale e di educazione del consumatore su temi coerenti con le finalita' del Fondo; b) azioni promozionali a favore del prodotto olio sul mercato interno e sul mercato esterno, sia per le olive da olio che per le olive da mensa. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai soggetti beneficiari alle condizioni di seguito specificate: a) le attivita' di cui alla lettera a), di cui sono soggetti beneficiari le PMI o Enti pubblici, sono realizzate conformemente all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento; b) le attivita' di cui alla lettera b), di cui sono soggetti beneficiari le PMI e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono realizzate conformemente all'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.