Art. 7 
 
Modalita'  di  attuazione  degli  interventi  per  il   perseguimento
  dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d). 
 
  1. Gli interventi volti  al  perseguimento  dell'obiettivo  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera d), sono i seguenti: 
  a) agevolazioni alle PMI per azioni  di  recupero  varietale  delle
cultivar nazionali di olive da mensa; 
  b) realizzazione del registro nazionale delle varieta' delle  olive
da mensa. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono  realizzati  dai  soggetti
beneficiari alle condizioni di seguito specificate: 
  a) l'intervento di cui  alla  lettera  a),  di  cui  sono  soggetti
beneficiari le aziende vivaistiche  accreditate  presso  il  servizio
fitosanitario regionale, conformi ai requisiti stabiliti dal  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  20
novembre  2006,  e'  realizzato   conformemente   all'art.   31   del
Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni  di  cui
al Capo  I  del  medesimo  regolamento  ovvero  nei  limiti  del  «de
minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013
e n. 1408/2013; 
  b) l'intervento di cui alla lettera b) e' realizzato  da  organismi
di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o da PMI, conformemente
all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014  e  nel  rispetto  delle
condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
provvede  all'espletamento  delle   procedure   necessarie   per   la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1.