Art. 7 Modalita' di attuazione degli interventi per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d). 1. Gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sono i seguenti: a) agevolazioni alle PMI per azioni di recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa; b) realizzazione del registro nazionale delle varieta' delle olive da mensa. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai soggetti beneficiari alle condizioni di seguito specificate: a) l'intervento di cui alla lettera a), di cui sono soggetti beneficiari le aziende vivaistiche accreditate presso il servizio fitosanitario regionale, conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2006, e' realizzato conformemente all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento ovvero nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013; b) l'intervento di cui alla lettera b) e' realizzato da organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o da PMI, conformemente all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.