Art. 8 
 
Modalita'  di  attuazione  degli  interventi  per  il   perseguimento
  dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera e). 
 
  1. Gli interventi volti  al  perseguimento  dell'obiettivo  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera e), sono i seguenti: 
  a) misure di  sostegno  all'accesso  al  credito  per  favorire  la
concentrazione  della  produzione  attraverso  le  organizzazioni  di
produttori  e  le  associazioni  di  organizzazioni   di   produttori
riconosciute; 
  b) agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni
contrattuali tra le  diverse  fasi  della  filiera,  anche  ai  sensi
dell'art. 169  del  Regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
  2. Gli strumenti per favorire l'accesso al  credito  delle  imprese
della filiera olivicolo-olearia sono i seguenti: 
  a) fondo di credito, istituito ai sensi dell'art. 17, comma 4,  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i criteri  di  cui  al
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  dell'11
dicembre  2014,  recante  Criteri  e  modalita'  applicative  per  la
prestazione di garanzie pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  12
febbraio 2015,  in  attuazione  dell'art.  64  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  24
marzo 2012, n. 27; 
  b) aiuti al finanziamento del rischio, ai sensi  dell'art.  21  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero nei limiti del «de minimis», alle
condizioni  stabilite  dai  Regolamenti  (UE)  n.  1407/2013   e   n.
1408/2013. 
  3. I soggetti beneficiari del Fondo di  credito  di  cui  al  comma
precedente sono le PMI attive nella fase della produzione primaria  e
di prima trasformazione e le organizzazioni di cui all'art. 3,  comma
1, lettera b). 
  4. I beneficiari degli aiuti al finanziamento del rischio  sono  le
PMI e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 
  5. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
provvede  all'espletamento  delle   procedure   necessarie   per   la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1.