Art. 8 Modalita' di attuazione degli interventi per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera e). 1. Gli interventi volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), sono i seguenti: a) misure di sostegno all'accesso al credito per favorire la concentrazione della produzione attraverso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute; b) agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni contrattuali tra le diverse fasi della filiera, anche ai sensi dell'art. 169 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 2. Gli strumenti per favorire l'accesso al credito delle imprese della filiera olivicolo-olearia sono i seguenti: a) fondo di credito, istituito ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i criteri di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2014, recante Criteri e modalita' applicative per la prestazione di garanzie pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2015, in attuazione dell'art. 64 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27; b) aiuti al finanziamento del rischio, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. 3. I soggetti beneficiari del Fondo di credito di cui al comma precedente sono le PMI attive nella fase della produzione primaria e di prima trasformazione e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 4. I beneficiari degli aiuti al finanziamento del rischio sono le PMI e le organizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.