IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi  ai  corsi  universitari»  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, e, in particolare, l'art. 3,  comma  1,  lettera  a)  e
lettera b); 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive  modificazioni
e integrazioni, e, in particolare, l'art. 39, comma 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  contenente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  la  determinazione  delle  classi  di   laurea
universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007,  n.
155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  la  determinazione  delle  classi  di   laurea
magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  luglio  2007,  n.
157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  20  giugno  2016,  n.  487,  con  il  quale  e'  stato
costituito il Tavolo di lavoro per  la  proposta  di  definizione,  a
livello nazionale, delle modalita' e dei  contenuti  delle  prove  di
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad
accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017 a ciclo unico
di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  della  legge  n.  264/1999,
anche in conformita' alle direttive dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 giugno 2016, n. 546, recante «Modalita' e  contenuti
delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a
ciclo  unico  ad  accesso  programmato  nazionale   anno   accademico
2016/2017»; 
  Viste  le  disposizioni  interministeriali  del  22  marzo  2016  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  recanti  «Procedure  per
l'accesso degli studenti stranieri  richiedenti  visto  ai  corsi  di
formazione superiore del 2016-2017»; 
  Visto il contingente riservato agli  studenti  non  comunitari  non
residenti in Italia per l'anno  accademico  2016/2017  riferito  alle
predette disposizioni; 
  Vista la potenziale offerta formativa cosi' come  deliberata  dagli
Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma
2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999; 
  Viste le proposte  del  Tavolo  di  lavoro  istituito  con  decreto
ministeriale n. 487/2016, con segnato riguardo ai corsi di  laurea  e
di laurea magistrale a  ciclo  unico  direttamente  finalizzati  alla
formazione di architetto; 
  Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2016/2017 ad  alcun
ampliamento dei posti attribuiti a ciascun Ateneo nell'Allegato 4 del
decreto ministeriale 30  giugno  2016,  n.  546,  avuto  riguardo  al
fabbisogno di professionalita' del sistema sociale e produttivo; 
  Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione  del
sistema universitario e della ricerca; 
  Considerata la necessita' di emanare il presente decreto al fine di
consentire il perfezionamento dei bandi di concorso  da  parte  degli
Atenei, con particolare riguardo  ai  posti  disponibili  per  l'anno
accademico 2016/2017; 
  Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999; 
  Ritenuto,  alla   luce   delle   risultanze   della   summenzionata
istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2016/2017 il numero
dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione  ai  corsi
di  laurea  e  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico   direttamente
finalizzati alla formazione di architetto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2016/2017 i posti per le  immatricolazioni
ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico  direttamente
finalizzati alla formazione di  architetto,  destinati  ai  candidati
comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art.  39,
comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono
determinati a livello nazionale in n. 6.991 e sono ripartiti  fra  le
Universita'  secondo  la  tabella  allegata,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Ai candidati non comunitari residenti all'estero sono  destinati
i posti secondo la riserva contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni interministeriali adottate in data 22 marzo 2016  citate
in premessa.