Art. 2 1. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. 2. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione dei candidati non comunitari residenti all'estero, in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 26 luglio 2016 Il Ministro: Giannini