Art. 2 
 
                      Accesso ai finanziamenti 
 
  1. Per l'accesso  ai  finanziamenti  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche ed i servizi  dell'asilo  di  cui  all'art.  1-septies  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli  enti  locali
di cui all'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge presentano  entro
il 31 dicembre di ogni anno domanda di contributo recante le proposte
progettuali relative all'attivazione dei servizi  di  accoglienza  al
Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione.  Le  proposte
progettuali hanno durata triennale, sono valutate  dalla  commissione
di cui al comma 2 e,  ove  ammissibili,  sono  inserite  in  apposite
graduatorie predisposte periodicamente, secondo le linee guida di cui
all'art. 3. 
  2. Presso il Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione
e' istituita, con provvedimento del capo Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione, la  commissione  per  la  valutazione  delle
proposte progettuali di cui al comma 1 e  per  l'autorizzazione  alla
prosecuzione dei progetti di cui al comma 3, composta  dal  Direttore
centrale dei  servizi  per  l'immigrazione  e  l'asilo  del  medesimo
Dipartimento, con funzioni di  presidente,  da  un  dirigente  di  II
fascia  in  servizio  presso  il  Ministero   dell'interno,   da   un
rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da
un rappresentante  dell'Unione  delle  province  d'Italia  (UPI),  un
rappresentante dell'Alto commissariato  delle  Nazioni  unite  per  i
rifugiati (ACNUR) e da un rappresentante delle regioni. 
  Per il  presidente  ed  ogni  componente  sono  nominati  uno  piu'
supplenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in
servizio  presso  il  Dipartimento   per   le   liberta'   civili   e
l'immigrazione. Nella valutazione delle proposte  la  commissione  si
attiene alle indicazioni contenute  nelle  linee  guida  emanate  dal
Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3.  La  partecipazione  alle
sedute della commissione e' a  titolo  gratuito  e  non  comporta  la
corresponsione di gettoni di presenza, indennita', rimborsi  spese  o
compensi  di  qualsiasi  natura.  Per  le  attivita'  connesse   alla
valutazione delle domande, la  commissione  si  avvale  del  supporto
tecnico  del  Servizio  centrale  di  cui   all'art.   1-sexies   del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 
  3.  L'ente  locale  che  ha  presentato  un  progetto  ammesso   al
finanziamento del Fondo nazionale  per  le  politiche  ed  i  servizi
dell'asilo, entro sei mesi dalla scadenza della durata del  progetto,
puo' fare domanda al Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per  le
liberta' civili e l'immigrazione, per la prosecuzione delle attivita'
nel triennio successivo. Il  progetto  e'  ammesso  al  finanziamento
secondo le modalita' indicate nelle linee guida di  cui  all'art.  3,
salva la revoca dello stesso disposta ai sensi delle  medesime  linee
guida. 
  4. Per i progetti inseriti nelle graduatorie di cui al  comma  1  e
per quelli autorizzati alla prosecuzione per il  triennio  successivo
ai sensi del comma 3, il Ministro dell'interno  con  proprio  decreto
procede, in relazione alle esigenze di accoglienza,  all'assegnazione
delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche  ed  i
servizi dell'asilo, anche  in  deroga  al  limite  dell'80%  previsto
dall'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
416. Il decreto di ripartizione delle risorse e' pubblicato sul  sito
internet del Ministero dell'interno con valore di  notifica  a  tutti
gli effetti di legge anche al fine del termine per l'attivazione  dei
servizi di accoglienza.