Art. 2 Accesso ai finanziamenti 1. Per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli enti locali di cui all'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge presentano entro il 31 dicembre di ogni anno domanda di contributo recante le proposte progettuali relative all'attivazione dei servizi di accoglienza al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Le proposte progettuali hanno durata triennale, sono valutate dalla commissione di cui al comma 2 e, ove ammissibili, sono inserite in apposite graduatorie predisposte periodicamente, secondo le linee guida di cui all'art. 3. 2. Presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' istituita, con provvedimento del capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, la commissione per la valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1 e per l'autorizzazione alla prosecuzione dei progetti di cui al comma 3, composta dal Direttore centrale dei servizi per l'immigrazione e l'asilo del medesimo Dipartimento, con funzioni di presidente, da un dirigente di II fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI), un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) e da un rappresentante delle regioni. Per il presidente ed ogni componente sono nominati uno piu' supplenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Nella valutazione delle proposte la commissione si attiene alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3. La partecipazione alle sedute della commissione e' a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura. Per le attivita' connesse alla valutazione delle domande, la commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 3. L'ente locale che ha presentato un progetto ammesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, entro sei mesi dalla scadenza della durata del progetto, puo' fare domanda al Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, per la prosecuzione delle attivita' nel triennio successivo. Il progetto e' ammesso al finanziamento secondo le modalita' indicate nelle linee guida di cui all'art. 3, salva la revoca dello stesso disposta ai sensi delle medesime linee guida. 4. Per i progetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 1 e per quelli autorizzati alla prosecuzione per il triennio successivo ai sensi del comma 3, il Ministro dell'interno con proprio decreto procede, in relazione alle esigenze di accoglienza, all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, anche in deroga al limite dell'80% previsto dall'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. Il decreto di ripartizione delle risorse e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno con valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche al fine del termine per l'attivazione dei servizi di accoglienza.