Art. 4 Disposizione transitoria 1. In sede di prima attuazione del presente decreto gli enti locali di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che hanno presentato progetti di accoglienza finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo con scadenza nell'anno 2016 , di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2013 ed al decreto ministeriale 27 aprile 2015, e quelli con scadenza 2017, di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2015, sono autorizzati alla prosecuzione del progetto per il triennio successivo, previa domanda da presentare al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, rispettivamente entro il 30 ottobre 2016 ed il 30 settembre 2017, salva la revoca del progetto disposta dalla Commissione di cui all'art. 2, comma 2, sulla base delle previsioni delle linee guida. Il Ministro dell'interno con proprio decreto procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, anche in deroga al limite dell'80% previsto dall'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. Il decreto di ripartizione delle risorse e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno con valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche al fine del termine per l'attivazione dei servizi di accoglienza. Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2016 Il Ministro: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2016 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1579