Art. 4 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. In sede di prima attuazione del presente decreto gli enti locali
di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
che hanno presentato progetti di accoglienza finanziati a valere  sul
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo con scadenza
nell'anno 2016 , di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2013 ed  al
decreto ministeriale 27 aprile 2015, e quelli con scadenza  2017,  di
cui al decreto ministeriale 7  agosto  2015,  sono  autorizzati  alla
prosecuzione del progetto per il triennio successivo, previa  domanda
da  presentare   al   Dipartimento   per   le   liberta'   civili   e
l'immigrazione, rispettivamente entro il 30 ottobre  2016  ed  il  30
settembre  2017,  salva  la  revoca  del  progetto   disposta   dalla
Commissione di cui all'art. 2, comma 2, sulla base  delle  previsioni
delle linee guida.  Il  Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto
procede  all'assegnazione  delle  risorse   disponibili   del   Fondo
nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, anche  in  deroga
al  limite  dell'80%  previsto  dall'art.  1-sexies,  comma  2,   del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. Il  decreto  di  ripartizione
delle  risorse  e'  pubblicato  sul  sito  internet   del   Ministero
dell'interno con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  di  legge
anche  al  fine  del  termine  per  l'attivazione  dei   servizi   di
accoglienza. 
  Il presente decreto sara' sottoposto agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 agosto 2016 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2016 
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  prev.  n.
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