Art. 2 
 
  Con  successivo  provvedimento  sara'   definito   il   trattamento
economico del commissario liquidatore  ai  sensi  della  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi  al  competente
Tribunale amministrativo, ovvero in  via  straordinaria  dinnanzi  al
Presidente della  Repubblica  qualora  sussistano  i  presupposti  di
legge. 
    Roma, 19 luglio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda