IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320, recante il Regolamento di polizia veterinaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317 ed, in particolare, l'art. 10, comma 2, il quale prevede che  «il
Ministro della sanita', con  proprio  decreto,  modifica  il  modello
unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere
sanitario»; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  853/2004,  che  stabilisce  norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine  animale,
ed in particolare l'allegato II, sezione III, relativo  al  controllo
delle informazioni sulla catena alimentare per gli animali inviati al
macello; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del  22  dicembre
2004, concernente la protezione degli animali durante  il  trasporto,
ed in particolare l'art. 4,  che  disciplina  la  «Documentazione  di
trasporto»; 
  Vista la decisione della Commissione n. 2006/132/CE del 13 febbraio
2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della  base  di
dati italiana per i bovini; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  16  maggio  2007,
concernente la modifica dell'allegato IV del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  11  febbraio  2003,
recante «Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da
cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e  dei  ratiti»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
aprile 2003, n. 96; 
  Vista la nota del Ministero della salute prot. 3222 del 9  febbraio
2009, della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della
nutrizione e della Direzione generale della  sanita'  animale  e  del
farmaco veterinario,  inerente  chiarimenti  circa  le  modalita'  di
trasmissione  e  di  acquisizione  delle  informazioni  sulla  catena
alimentare ed, in particolare, la possibilita' che le stesse  possano
essere  fornite  in  forme  diverse,  ivi  compresa  la  trasmissione
elettronica; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del  decreto  legislativo
26  ottobre  2010,  n.  200,  recante  «Attuazione  della   direttiva
2008/71/CE relativa alla identificazione  e  alla  registrazione  dei
suini», che prevede la possibilita' di  compilare  e  trasmettere  la
dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (modello
4) utilizzando le specifiche applicazioni  informatiche  della  Banca
dati nazionale dell'anagrafe zootecnica; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 aprile 2012, n.  35,  e,  in
particolare, l'art. 3, che ha aggiunto  il  comma  2-ter  all'art.  8
della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevedendo, tra i principi  per
la riduzione di oneri amministrativi  di  competenza  statale,  anche
quello della «informatizzazione degli adempimenti e  delle  procedure
amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015  «Misure
straordinarie di  polizia  veterinaria  in  materia  di  tubercolosi,
brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi  bovina
enzootica», ed in particolare l'art. 3, comma 7, il quale prevede che
«su tutto il territorio nazionale le  movimentazioni  degli  animali,
entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, sono autorizzate  esclusivamente  tramite  l'utilizzo  del
modello informatizzato, la  cui  funzionalita'  e'  resa  disponibile
nella BDN»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 24 giugno 2015, n. 144; 
  Considerato che la Banca dati  nazionale  dell'anagrafe  zootecnica
contiene tutte le informazioni relative alle aziende, agli  operatori
ed agli animali e rappresenta la fonte ed  il  riferimento  ufficiale
dei  dati  da  inserire  nella  dichiarazione  di  provenienza  e  di
destinazione degli animali (modello 4); 
  Ritenuta   la   necessita'    di    avviare    il    processo    di
dematerializzazione  dei  documenti  cartacei  che  accompagnano  gli
animali nelle movimentazioni e  di  ridurre  al  minimo  le  anomalie
generate da errori nella compilazione dei modelli; 
  Ritenuto, pertanto, necessario  modificare  l'allegato  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, anche
al fine di uniformare in un unico documento le informazioni  previste
nella «dichiarazione di provenienza e di destinazione degli  animali»
(modello 4) con le «informazioni sulla catena  alimentare»  (ICA)  di
cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004  e
inoltre di consentirne l'informatizzazione; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
reso nella seduta del 26 maggio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1996,
                               n. 317 
 
  1. L'allegato IV del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1996, n. 317 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.