Art. 2 Modalita' operative 1. La compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, art. 3, comma 7, e' effettuata esclusivamente in modalita' informatica a partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. In deroga al comma 1, sono esentate dalla compilazione in modalita' informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, le aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile), fino a che non avviene l'adeguamento tecnologico necessario. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano rendono pubblico l'elenco aggiornato di dette zone. 3. La consegna di copia della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, ai Servizi veterinari competenti per territorio, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, si intende assolta dalla compilazione dello stesso modello mediante la funzionalita' predisposta nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operativita' della funzionalita' informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica. 5. Al fine di consentire la compilazione della sezione D della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, da parte del trasportatore direttamente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, e' attivata nel sistema informativo veterinario la specifica sezione per la registrazione degli autotrasportatori degli animali. 6. Il Servizio veterinario competente nei casi previsti effettua la validazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, informatizzata e, ove necessario, completa la stessa mediante compilazione della sezione E (attestazioni sanitarie). 7. Al fine di garantire la compilazione in modalita' informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica sono esposti i servizi web necessari per garantire la cooperazione applicativa con le Banche dati regionali ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico. 8. Le informazioni sulla catena alimentare (ICA) di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono inserite in apposita sezione dell'allegato al presente decreto. 9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, assolve alla compilazione ed alla presentazione del documento «informazioni sulla catena alimentare» (ICA). 10. Il monitoraggio dell'applicazione delle misure previste dal presente decreto e' effettuato da un gruppo di lavoro composto da due rappresentanti del Ministero della salute e cinque rappresentanti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano individuati dal coordinamento interregionale. La partecipazione al suddetto gruppo e' senza oneri a carico dell'Amministrazione.