Art. 3 Procedure acceleratorie 1. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 2. Per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonche' per l'esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuita' dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: a) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione.