Art. 3 
 
 
                       Procedure acceleratorie 
 
  1. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma  2  dell'art.  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
388 del 26 agosto  2016  citata  in  premessa,  che  sono  dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', costituiscono variante
agli strumenti urbanistici vigenti. 
  2. Per la realizzazione dei  soli  interventi  urgenti  finalizzati
alle operazioni  di  soccorso,  alla  messa  in  sicurezza  dei  beni
danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per
l'assistenza alla popolazione nonche' per l'esecuzione  di  strutture
temporanee per assicurare la continuita' dei servizi pubblici  e  del
culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario,  i  soggetti  di  cui
all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere,  sulla
base di apposita motivazione, in deroga  alle  seguenti  disposizioni
normative: 
    a) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli  21,  22,
23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione.