Art. 4 
 
 
                              Donazioni 
 
  1. Ad integrazione delle  risorse  raccolte  attraverso  il  numero
solidale 45500, ai sensi del Protocollo d'intesa per l'attivazione  e
la diffusione di numeri solidali di cui in premessa, il  Dipartimento
della  protezione  civile  e'  autorizzato  a  ricevere,  sul   conto
infruttifero n. 22330 intestato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme
di denaro derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da  destinare
all'attuazione  delle  attivita'  necessarie  al  superamento   della
situazione emergenziale. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 agosto 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio