Art. 4 Donazioni 1. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, ai sensi del Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ricevere, sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme di denaro derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione delle attivita' necessarie al superamento della situazione emergenziale. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 agosto 2016 Il Capo del Dipartimento: Curcio