IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773 delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  recante
disposizioni in materia di benessere degli  animali  da  compagnia  e
pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il  6  febbraio  2003
tra il Ministro della salute, le regioni e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009  recante  «Disciplina
di manifestazioni popolari pubbliche o private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
settembre 2009, n. 207; 
  Vista l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2011  che  sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina  di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
settembre 2011, n. 210; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga  e
modifica   dell'ordinanza   21   luglio   2011,   recante   ordinanza
contingibile e urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21
luglio 2009, concernente la  disciplina  di  manifestazioni  popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2013, n. 211; 
  Vista l'ordinanza ministeriale, 7 agosto 2014 di proroga e modifica
dell'ordinanza  4  settembre  2013,  recante  «Proroga   e   modifica
dell'ordinanza 21  luglio  2011,  recante  Ordinanza  contingibile  e
urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2009,
concernente la disciplina  di  manifestazioni  popolari  pubbliche  o
private nelle quali vengono  impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2014, n. 208; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  3  agosto  2015,  recante  «Proroga
dell'ordinanza  21   luglio   2011,   come   modificata   da   ultimo
dall'ordinanza  7  agosto  2014,  in   materia   di   disciplina   di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
settembre 2015, n. 208; 
  Considerato  che  talune  Regioni  non  hanno  ancora  dato   piena
attuazione a  quanto  previsto  dall'art.  8  del  citato  Accordo  6
febbraio  2003  e  che,  pertanto,   atteso   il   ripetersi,   nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi  di  incidenti  che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli  animali,
nonche' l'incolumita' dei fantini e  degli  spettatori  presenti,  e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a  carattere  generale  a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della  salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,
pubbliche o aperte al pubblico; 
  Tenuto  conto  che  e'   all'esame   delle   apposite   Commissioni
parlamentari  il  disegno  di  legge  n.  1324-bis  risultante  dallo
stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 maggio 2016, degli artt.  9
e da 11 a 25 del disegno di legge n.  1324  «Deleghe  al  Governo  in
materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di  enti  vigilati
dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza
veterinaria,  nonche'  disposizioni  di  riordino  delle  professioni
sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale»; 
  Considerato che negli ultimi anni  si  e'  registrato  un  maggiore
impiego  dei  cavalli  di  razza  purosangue  inglese   (PSI)   nelle
manifestazioni  organizzate  in  tracciati  cittadini  con   impianti
temporanei e atteso il verificarsi, nell'anno 2015 e fino alla  prima
meta'  del  2016,  di  un  incremento  significativo  del  numero  di
incidenti  che  hanno  visto  prevalentemente  il  coinvolgimento  di
cavalli di razza purosangue inglese; 
  Tenuto conto di  quanto  rilevato  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali con  nota  del  14  giugno  2016,  n.
48024, circa l'impiego dei cavalli di razza purosangue inglese  nelle
manifestazioni non regolamentate secondo i requisiti di sicurezza dei
percorsi aventi caratteristiche  tecniche  analoghe  a  quelle  degli
impianti  autorizzati  dal   Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali per le corse al galoppo; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 2 dell'ordinanza del  Ministro  della  salute  21  luglio
2011, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2. (Disposizioni relative a equidi e fantini)  -  1.  Nelle
manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, e' vietato  l'utilizzo  di
equidi di eta' inferiore ai quattro anni. 
  2.  Nelle  manifestazioni  che  prevedono  corse  di  velocita'  e'
altresi' vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese. 
  3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di  razza  purosangue
inglese   e'   consentito   esclusivamente   nei   percorsi    aventi
caratteristiche   tecniche   analoghe   a   quelle   degli   impianti
ufficialmente autorizzati dal Ministero  per  le  politiche  agricole
alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente  o
comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui  predetti
percorsi la cui idoneita' deve essere  attestata  nel  verbale  della
Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico  di
cui all'art. 1, comma 3. 
  4. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art.
1, comma 1,  dei  fantini  e  dei  cavalieri  che  abbiano  riportato
condanne per maltrattamento o  uccisione  di  animali,  spettacoli  o
manifestazioni vietati,  competizioni  non  autorizzate  e  scommesse
clandestine  di  cui  agli  artt.   544-bis,   544-ter,   544-quater,
544-quinquies e 727 del codice penale, in  cui  si  evidenzi  uso  di
sostanze stupefacenti  o  dopanti  attraverso  controlli  a  campione
nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della  gara
in base alle norme attualmente vigenti.»