Art. 2 
 
  1. L'efficacia  dell'ordinanza  21  luglio  2011,  come  modificata
dall'ordinanza 4 settembre 2013 e dall'ordinanza 7 agosto 2014 e  con
le modifiche di cui all'art. 1, e' prorogata di 12 mesi  a  decorrere
dal  giorno  della  pubblicazione  della  presente  ordinanza   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 3 agosto 2016 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min.  salute  e  Min.
lavoro n. 3373