IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che  disciplina  l'attivita'
di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri;  
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;  
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e  successive
modifiche ed integrazioni, che disciplina lo stato d'emergenza  e  il
potere di ordinanza;  
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 22  maggio  2012,
con la quale e' stato dichiarato fino al  21  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e  Mantova,  il
giorno 20 maggio 2012;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  30  maggio  2012,
con la quale e' stato dichiarato fino al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che ha colpito il territorio  delle  Province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo;  
  Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge,  1°  agosto  2012,  n.   122,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  Province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo», ed in particolare l'art.
1, comma 3, che ha prorogato fino al  31  maggio  2013  lo  stato  di
emergenza, e  l'art.  11,  che  prevede  il  sostegno  delle  imprese
danneggiate  dagli  eventi  sismici  del   maggio   2012   attraverso
interventi di  agevolazione  nella  forma  del  contributo  in  conto
interessi;  
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio
2012, di attuazione dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n.
74 del 2012;  
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  contenente  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  ed  in  particolare  l'art.  10,
recante «Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica
nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2012, che disciplina il riparto dei  finanziamenti  previsti
dal citato decreto-legge n. 83 del 2012 tra le  regioni  interessate,
nonche' i criteri  generali  per  il  loro  utilizzo  ai  fini  degli
interventi  di  messa  in  sicurezza,  anche   attraverso   la   loro
ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati
a  seguito  degli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  le   Regioni
Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto nel corso del 2012;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
dicembre 2015, che  modifica  le  disposizioni  contenute  nel  sopra
richiamato decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2012, integrando i criteri  generali  per  l'utilizzo  delle
risorse finanziarie finalizzate agli interventi di messa in sicurezza
nei territori colpiti dal sisma del 2012; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare,  l'art.  1,  comma  442,  che  elimina  il  divieto   di
destinazione alle strutture destinate alla produzione agricola e alle
attivita' loro connesse, delle risorse finanziarie  finalizzate  agli
interventi di messa in sicurezza nei territori colpiti dal sisma  del
2012; 
  Ritenuto, pertanto, di dover integrare  le  disposizioni  contenute
nel  sopra  richiamato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28 dicembre 2012; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;  
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 2, comma 1, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 28 dicembre 2012, dopo le parole «e'  erogata  a  favore
delle imprese di tutti i  settori  produttivi,»,  sono  soppresse  le
parole «ad eccezione dell'agricoltura».