IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131, recante: «Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto l'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012); Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012, recante «Determinazione delle modalita' di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalita' di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto interministeriale 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle pietre dure»; Visto il decreto interministeriale 15 settembre 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale all'Istituto centrale per la grafica»; Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014; Visto l'articolo 1,comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le modalita' di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalita' di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonche' le modalita' di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi; Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, altresi', previsto che in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Rilevata la necessita' di migliorare e rendere piu' efficaci le modalita' di richiesta e le procedure per l'iscrizione nelle liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme destinate in base alla scelta del contribuente alle finalita' di finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, in attuazione del richiamato articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011 e in coerenza con l'assetto organizzativo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, come definito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171; Rilevata altresi' la necessita' di rivedere la disciplina delle modalita' di redazione e pubblicazione dei rendiconti, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' le modalita' di recupero delle somme da parte dell'Amministrazione; Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti con delibera del 9 ottobre 2014, n. 14/2014/G, nonche' della Relazione concernente la «Destinazione e gestione del cinque per mille dell'Irpef: le azioni intraprese a seguito delle delibere della Corte dei conti»; Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' le procedure per la corresponsione delle quote. 2. Quanto previsto dal presente decreto si applica a decorrere dall'anno finanziario 2017 con riferimento al precedente periodo di imposta. A decorrere dal medesimo anno finanziario e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012, recante «Determinazione delle modalita' di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalita' di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici». 3. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni, richiamato in premessa.