Art. 5
Obbligo di rendicontazione delle somme e di pubblicazione dei
rendiconti
1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da
parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente
articolo, e agli obblighi di pubblicazione dei rendiconti da parte
dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e
successive modificazioni. A tal fine l'Amministrazione competente e'
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
2. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non
possono in ogni caso essere utilizzate per coprire le spese di
pubblicita' sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla
destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui
redditi delle persone fisiche.