IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,
n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2002,
n. 286, lo stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione  degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26 agosto 2016, n. 389,  recante  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Visto il Protocollo d'intesa per l'attivazione e la  diffusione  di
numeri  solidali  per  la  raccolta  di  fondi  da   destinare   alle
popolazioni colpite da calamita' naturali del 27 giugno 2014; 
  Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al  soccorso
ed all'assistenza alla popolazione e  all'adozione  degli  interventi
provvisionali   strettamente   necessari   alle   prime   necessita',
individuate dall'articolo 1, comma  2  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 388 citata; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Efficacia dei contratti 
 
  1. I contratti e gli accordi quadro stipulati dai soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione covile n.  388  del  26  agosto  2016,  strettamente
connessi alle attivita' di cui al comma 2 del medesimo art.  1,  sono
dichiarati, nelle more dell' approvazione degli organi di  controllo,
immediatamente  efficaci  ed   esecutivi.   Nel   caso   di   mancata
approvazione dei contratti e degli  accordi  quadro  da  parte  degli
organi di controllo, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della
citata ordinanza n. 388/2016 provvederanno al  pagamento  del  valore
delle attivita' gia' eseguite nei limiti delle utilita' conseguite.