Art. 4 Donazioni 1. L'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389/2016 citata in premessa, e' sostituito dal seguente: «1. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad aprire, con estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori condizioni offerte del mercato. Le risorse giacenti sul predetto conto corrente sono riversate, al termine della raccolta fondi, al conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la tesoreria Centrale dello Stato, e sono gestite secondo le modalita' previste dal Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali di cui in premessa. 2. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa e' condizionato alla circostanza che l'importo donato consenta la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° settembre 2016 Il Capo del Dipartimento: Curcio