IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il
quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito  il  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere
di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del  2000,  con  il
quale, tra l'altro, si prevede che  la  ripresa  dei  versamenti  dei
tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione  di  sanzioni,
interessi e  oneri  accessori  relativi  al  periodo  di  sospensione
secondo le  modalita'  e  i  termini  della  ripresa  dei  versamenti
stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
tenendo conto della durata del periodo  di  sospensione,  nei  limiti
delle risorse preordinate allo scopo; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  in  ordine  agli
eccezionali eventi  sismici  del  24  agosto  2016  verificatisi  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ed e'  stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della  protezione  civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
  Viste  le  note  n.  USCM/109/U/2016  del  25  agosto  2016  e   n.
USCM/110/U/2016 del 29 agosto 2016, della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, con le quali sono stati comunicati i comuni danneggiati
dai predetti eventi sismici; 
  Considerato che tali eventi hanno determinato una grave  situazione
di pericolo per l'incolumita' delle persone e per  la  sicurezza  dei
beni pubblici  e  privati,  provocando  la  perdita  di  vite  umane,
numerosi feriti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e  privati
e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; 
  Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal  citato
art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  a  favore  dei
contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi  nei  suddetti
territori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto
2016, avevano la residenza ovvero la sede  operativa  nel  territorio
dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al  presente
decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i  termini
dei  versamenti  e  degli  adempimenti  tributari,   inclusi   quelli
derivanti  da  cartelle  di  pagamento  emesse  dagli  agenti   della
riscossione,  nonche'  dagli   atti   previsti   dall'art.   29   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al  rimborso
di quanto gia' versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al  comma
1. 
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si  applica  alle  ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In  caso
di impossibilita' dei sostituti ad effettuare  gli  adempimenti  e  i
versamenti  delle  predette  ritenute  nei   termini   previsti,   e'
applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472. 
  4. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016. 
  5. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze possono essere individuati, sulla  base  delle  comunicazioni
del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti  dagli
eventi sismici del 24  agosto  2016,  relativamente  ai  quali  trova
applicazione la sospensione dei  termini  disposta  con  il  presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° settembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan