Art. 3 
 
 
Verifiche di agibilita' post sismica degli edifici e delle strutture 
 
  1. Per lo svolgimento delle verifiche di  agibilita'  post  sismica
degli edifici e delle strutture interessate dagli  eventi  calamitosi
in premessa, la DICOMAC provvede al coordinamento delle attivita'  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio
2014. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
protezione civile ed i Soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
dell'ordinanza n. 388/2016, sono autorizzati  ad  utilizzare  polizze
assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura  al
personale impiegato nelle attivita'  di  cui  al  presente  articolo,
finalizzate alla  gestione  dell'emergenza,  ivi  compresi  i  liberi
professionisti iscritti ai relativi albi e  collegi  professionali  o
associazioni di categoria. 
  3. Ai tecnici in organico alle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n
165, direttamente impegnati nelle attivita' connesse con  gli  eventi
sismici in rassegna di cui al presente articolo  e'  riconosciuto  il
trattamento di missione, nel rispetto dei limiti  di  spesa  e  delle
procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza. 
  4. Per i tecnici professionisti afferenti  ai  Consigli  nazionali,
direttamente  impegnati  nelle  attivita'  connesse  con  gli  eventi
sismici in rassegna di cui  al  presente  articolo,  e'  disposto  il
rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo
le procedure ed i criteri riportati nell'allegato A del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.