Art. 3 Verifiche di agibilita' post sismica degli edifici e delle strutture 1. Per lo svolgimento delle verifiche di agibilita' post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi in premessa, la DICOMAC provvede al coordinamento delle attivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile ed i Soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, sono autorizzati ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attivita' di cui al presente articolo, finalizzate alla gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria. 3. Ai tecnici in organico alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, direttamente impegnati nelle attivita' connesse con gli eventi sismici in rassegna di cui al presente articolo e' riconosciuto il trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza. 4. Per i tecnici professionisti afferenti ai Consigli nazionali, direttamente impegnati nelle attivita' connesse con gli eventi sismici in rassegna di cui al presente articolo, e' disposto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.