Art. 5 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile 1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa direttamente impiegato nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente gia' previsti dai rispettivi ordinamenti, puo' essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016: a. per l'impiego sul territorio colpito, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, rispettivamente a 100 ore per il periodo dal 24 al 31 agosto ed a 300 ore per il mese di settembre di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego; b. per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 3. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' essere riconosciuta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente gia' previsti dai rispettivi ordinamenti, fino al 30 settembre 2016: a. per l'impegno sul territorio colpito, una indennita' di funzione pari al 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 24 al 31 agosto nonche', su base mensile, per il periodo dal 1° al 30 settembre 2016; b. per l'impegno in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, una indennita' di funzione pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 24 al 31 agosto nonche', su base mensile, per il periodo dal 1° al 30 settembre 2016, nei limiti e come specificato dal successivo comma 3. 3. L'individuazione delle unita' di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) per il periodo dal 24 al 31 agosto e dal 1° al 30 settembre 2016, e' comunicata al Dipartimento della protezione civile, con riferimento all'evoluzione delle esigenze e delle attivita', entro il 15 settembre 2016: a. per il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il Dipartimento della pubblica sicurezza e per le Forze di polizia e per le Forze armate, dal vertice della struttura di appartenenza; b. per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal direttore dell'Ufficio gestione delle emergenze; c. per le strutture di protezione civile delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, dal direttore competente. 4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi entro il 1° dicembre 2016, acquisendo le necessarie informazioni in forma complessiva direttamente dai vertici delle Amministrazioni centrali interessate. Le Regioni colpite dagli eventi sismici e quelle coinvolte nelle attivita' di assistenza e soccorso provvedono all'istruttoria degli elementi informativi di cui al primo periodo del presente comma per quanto riguarda le attivita' delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati. 5. La rideterminazione dei limiti massimi e dell'articolazione delle misure contenute nel presente articolo a partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2016, sara' definita con successiva ordinanza, sulla base di piani di impiego proposti soggetti individuati al comma 4 e concordati nell'ambito della DICOMAC. Per il Dipartimento della protezione civile il piano di impiego e' proposto dal Coordinatore della DICOMAC. I piani di impiego devono contenere una prospettazione delle attivita' da porre in essere, direttamente connesse con le finalita' della gestione dell'emergenza, corredata dalla quantificazione delle risorse umane necessarie e dalla stima dei relativi oneri. Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori disposizioni in materia a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al termine dello stato di emergenza. 6. Il personale titolare, al 24 agosto 2016, di contratto di lavoro a tempo parziale verticale in servizio presso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato in sede nelle attivita' nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, anche con compiti di supporto, puo' essere autorizzato, in relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto, a far data dalla presente ordinanza e fino al termine dello stato di emergenza, a modificare temporaneamente l'articolazione della prestazione lavorativa, entro i limiti della percentuale lavorativa gia' convenuta nell'ambito del contratto individuale di lavoro, senza procedere alla stipulazione di un nuovo contratto. 7. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto, il personale titolare di incarico ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999 ovvero di incarico tecnico specialistico ai sensi degli articoli 48 e 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 presso il Dipartimento della protezione civile puo' essere impiegato in attivita' di protezione civile nei territori interessati all'emergenza. Al predetto personale, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, e' riconosciuta, dal 24 agosto 2016 e fino al 30 settembre 2016, un'indennita' mensile pari al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco. 8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la deroga, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45 e relative disposizioni attuative, e all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. Concorrono alla copertura degli oneri derivanti dalle attivita' di soccorso alle popolazioni svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui al presente articolo, anche se eventualmente eccedenti i limiti massimi di cui al comma 1, lettera a), le disponibilita' finanziarie non utilizzate relative alle assegnazioni di fondi previste dall'articolo 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, n. 3917, dall'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2011, n. 3950, dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 gennaio 2012, n. 3992, dall'articolo 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012, n. 4014, nonche' delle ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12 giugno 2013, n. 71, del 10 settembre 2013, n. 100 e del 9 dicembre 2013, n. 146, adottate dallo stesso in qualita' di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.