Art. 5 
 
 
Disposizioni  finalizzate  a  garantire  la  piena  operativita'  del
             Servizio nazionale della protezione civile 
 
  1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, ivi  compreso  quello  titolare  di  posizione  organizzativa
direttamente impiegato nelle attivita' di  assistenza  e  soccorso  o
nelle attivita' connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione
collettiva nazionale di comparto  e  fermo  restando  il  divieto  di
cumulo  con  compensi  analoghi  eventualmente  gia'   previsti   dai
rispettivi ordinamenti, puo' essere riconosciuta, per il periodo  dal
24 agosto al 30 settembre 2016: 
    a. per l'impiego sul territorio colpito, una speciale  indennita'
operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento  di
missione,   forfettariamente   parametrata,    su    base    mensile,
rispettivamente a 100 ore per il periodo dal 24 al 31 agosto ed a 300
ore per il mese di settembre di  straordinario  festivo  e  notturno,
commisurata ai giorni di effettivo impiego; 
    b.  per  l'impiego  in  sede,  anche  con  compiti  di   supporto
finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario  effettivamente  rese,  oltre
quelle  gia'  autorizzate  dai  rispettivi  ordinamenti,  nel  limite
complessivo  di  100  ore  mensili  pro-capite,  nei  limiti  e  come
specificato dal successivo comma 3. 
  2.  Ai  titolari  di   incarichi   dirigenziali   delle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  direttamente  impegnati  nelle
attivita'  di  assistenza  e  soccorso  o  nelle  attivita'  connesse
all'emergenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma  4-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo'  essere  riconosciuta,  in
deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, e  fermo
restando il divieto di cumulo  con  compensi  analoghi  eventualmente
gia' previsti dai rispettivi ordinamenti, fino al 30 settembre 2016: 
    a. per  l'impegno  sul  territorio  colpito,  una  indennita'  di
funzione pari al 50% della retribuzione mensile di posizione  e/o  di
rischio  prevista  dai  rispettivi   ordinamenti,   determinata   con
riferimento ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal  24  al
31 agosto nonche', su base mensile, per  il  periodo  dal  1°  al  30
settembre 2016; 
    b.  per  l'impegno  in  sede,  anche  con  compiti  di   supporto
finalizzati alla gestione emergenziale, una  indennita'  di  funzione
pari al 30% della retribuzione mensile di posizione  e/o  di  rischio
prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con  riferimento  ai
giorni di effettivo impiego per  il  periodo  dal  24  al  31  agosto
nonche', su base mensile, per il periodo dal 1° al 30 settembre 2016,
nei limiti e come specificato dal successivo comma 3. 
  3. L'individuazione delle unita' di cui ai commi 1, lettera b) e 2,
lettera b) per il periodo dal  24  al  31  agosto  e  dal  1°  al  30
settembre  2016,  e'  comunicata  al  Dipartimento  della  protezione
civile,  con  riferimento  all'evoluzione  delle  esigenze  e   delle
attivita', entro il 15 settembre 2016: 
    a. per  il  Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco,  del  Soccorso
pubblico e della Difesa civile e per il Corpo  nazionale  dei  Vigili
del fuoco, per il Dipartimento della  pubblica  sicurezza  e  per  le
Forze di polizia e per le Forze armate, dal vertice  della  struttura
di appartenenza; 
    b. per il Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, dal direttore dell'Ufficio gestione delle
emergenze; 
    c. per le strutture di protezione  civile  delle  regioni  Lazio,
Abruzzo, Marche e Umbria, dal direttore competente. 
  4.  Il  Dipartimento  della   protezione   civile   provvede   alla
ricognizione   degli   oneri   conseguenti   all'applicazione   delle
disposizioni di cui ai precedenti commi entro il  1°  dicembre  2016,
acquisendo  le   necessarie   informazioni   in   forma   complessiva
direttamente dai vertici delle Amministrazioni centrali  interessate.
Le Regioni colpite dagli eventi  sismici  e  quelle  coinvolte  nelle
attivita' di assistenza e soccorso provvedono  all'istruttoria  degli
elementi informativi di cui al primo periodo del presente  comma  per
quanto riguarda le attivita' delle amministrazioni regionali e  degli
enti locali interessati. 
  5. La rideterminazione  dei  limiti  massimi  e  dell'articolazione
delle misure contenute nel presente articolo a partire dal 1° ottobre
e fino al 31 dicembre 2016, sara' definita con successiva  ordinanza,
sulla base di piani di impiego proposti soggetti individuati al comma
4 e concordati nell'ambito della DICOMAC. Per il  Dipartimento  della
protezione civile il piano di impiego e'  proposto  dal  Coordinatore
della DICOMAC. I piani di impiego devono contenere una prospettazione
delle attivita' da porre in  essere,  direttamente  connesse  con  le
finalita'   della   gestione    dell'emergenza,    corredata    dalla
quantificazione delle risorse umane  necessarie  e  dalla  stima  dei
relativi oneri. Con  successiva  ordinanza  saranno  disciplinate  le
ulteriori disposizioni in materia a partire dal  1°  gennaio  2017  e
fino al termine dello stato di emergenza. 
  6. Il personale titolare, al 24 agosto 2016, di contratto di lavoro
a  tempo  parziale  verticale  in  servizio  presso  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  direttamente  impegnato  in  sede
nelle attivita' nelle attivita' di  assistenza  e  soccorso  o  nelle
attivita' connesse all'emergenza, anche con compiti di supporto, puo'
essere autorizzato, in relazione alle eccezionali  esigenze  connesse
al contesto emergenziale in atto, a far data dalla presente ordinanza
e  fino  al  termine  dello  stato   di   emergenza,   a   modificare
temporaneamente l'articolazione della prestazione lavorativa, entro i
limiti della percentuale lavorativa gia'  convenuta  nell'ambito  del
contratto individuale di lavoro, senza procedere alla stipulazione di
un nuovo contratto. 
  7. In relazione alle  eccezionali  esigenze  connesse  al  contesto
emergenziale in atto, il personale  titolare  di  incarico  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999  ovvero
di incarico tecnico specialistico ai sensi degli articoli 48 e 50 del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  22  novembre
2010 presso il  Dipartimento  della  protezione  civile  puo'  essere
impiegato in attivita' di protezione civile nei territori interessati
all'emergenza. Al predetto personale, in relazione  alle  particolari
condizioni di prolungato e gravoso impegno, e' riconosciuta,  dal  24
agosto 2016 e fino al 30 settembre 2016, un'indennita'  mensile  pari
al 40% del trattamento  economico  lordo  commisurata  ai  giorni  di
effettivo impiego in loco. 
  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la deroga, ove necessario, nel rispetto  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  dei  principi  di  derivazione
comunitaria, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  articoli
24 e 45 e relative disposizioni attuative, e  all'articolo  3,  comma
82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  9. Concorrono alla copertura degli oneri derivanti dalle  attivita'
di soccorso alle popolazioni svolte dal Corpo  nazionale  dei  Vigili
del fuoco  di  cui  al  presente  articolo,  anche  se  eventualmente
eccedenti i limiti  massimi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  le
disponibilita' finanziarie non utilizzate relative alle  assegnazioni
di fondi previste  dall'articolo  15,  comma  3,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, n.  3917,
dall'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  ministri  del  30  giugno  2011,  n.   3950,   dall'articolo   4
dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  2
gennaio 2012, n. 3992, dall'articolo 1, comma 9,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 23  marzo  2012,  n.  4014,
nonche' delle ordinanze del Presidente della Regione  Emilia  Romagna
del 12 giugno 2013, n. 71, del 10 settembre 2013,  n.  100  e  del  9
dicembre  2013,  n.  146,  adottate  dallo  stesso  in  qualita'   di
Commissario  delegato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   2,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.